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IN
VIAGGIO PER L'EUROPA CON CANI, GATTI E FURETTI
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La
normativa UE: passaporto, microchip, esami
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(Fonte:
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti
- Ufficio X) |
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Dal 1° Ottobre 2004 tutti i cani,
gatti e furetti che debbono essere movimentati al seguito di viaggiatori
in ambito comunitario ed in provenienza dai Paesi terzi debbono :
- essere muniti di passaporto come da Regolamento
(CE) 998/2003
- essere identificati tramite sistema
elettronico (transponditore-microchip)
- essere stati sottoposti a
vaccinazione antirabbica in corso di validità
Gli Stati membri possono autorizzare la
movimentazione in ambito comunitario dei cani gatti e furetti di età
inferiore ai tre mesi, non vaccinati, purchè siano muniti di passaporto
e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza
entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati
esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui
sono ancora dipendenti.
Le
nuove regole
Movimentazione
dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall’Italia
verso gli altri Paesi dell’Unione Europea
Dal 1o ottobre 2004
entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione Europea che
disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea
dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione
di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio
comunitario.
La nuova normativa comunitaria riguarda
la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali
accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume
la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.
La movimentazione degli animali da
compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri
Paesi dell’Unione europea, è possibile alle seguenti condizioni.
- Gli animali da compagnia che
viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato
membro dell’Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda,
Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto
comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della
Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un
tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto
previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di
destinazione.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve
attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del
caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia
degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo
per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30
giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.
In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni
possono essere acquisite dal sito del Ministero
dell'Agricoltura e Foreste della Finlandia.
Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio
animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei
confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio
Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare
l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione
consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e
furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti
della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere
munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla
nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con
animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione
del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre
da cui è ancora dipendente.
- I cani e i gatti movimentati al
seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la
Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto
comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre
2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata , da parte
del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente,
l’esecuzione :
- della vaccinazione nei confronti
della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso
di validità;
- l’esecuzione presso un
Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della
titolazione(esame del sangue), con esiti
favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli
anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia;
si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della
titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un
veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6
mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e
l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per
l’introduzione in Svezia.
I laboratori riconosciuti
in Italia sono :
- Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14\A
35020 Legnano ( PD)
- Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
64100 Teramo
- Istituto Zooprofilattico del
Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
00178 Roma Capannelle
Nel passaporto devono essere
attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima
della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco
secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali
dei Paesi di destinazione.
Si ricorda che la titolazione degli
anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione,
siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del
protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di
fabbricazione.
Per quanto concerne i furetti
movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali
devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto
comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica
in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo
antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco
secondo le norme nazionali.
Si ricorda che l’introduzione dei
cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni
dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003)
è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL
SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del
Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali “; i
certificati finora utilizzati per gli animali devono essere
ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
E’ vietato introdurre nel Regno
Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre
mesi.
Si consiglia comunque, per quanto
concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso
Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di
programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti
per ulteriori informazioni:
- Irlanda
- Svezia
- Gran
Bretagna
- Malta
- Norme comuni per
la movimentazione verso tutti gli stati membri
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall’Italia
verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi
proprietari o responsabili , cani, gatti e furetti anche non
scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803
CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un
certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima
del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata
della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia
conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di
fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni
richieste dalla normativa comunitaria.
Passaporto
Il passaporto
ha una forma tipografica standard ed ogni pagina deve riportare il
numero di passaporto così composto: codice ISO dello Stato, codice
ISTAT della Regione, numero progressivo di nove cifre individuato
secondo le modalità di ciascuna Regione.
Il passaporto, prodotto dalle Regioni,
è redatto in lingua italiana ed inglese e comprende le pagine relative:
- alla copertina di colore blu;
- all’identificazione e descrizione
dell’animale e alle generalità del proprietario;
- alla vaccinazione antirabbica;
- alla titolazione degli anticorpi
contro la rabbia (solo per Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta);
- agli eventuali trattamenti
antiparassitari contro le zecche e l’Echinococco (ove richiesti) ;
- alla visita clinica (ove richiesta);
- alle altre eventuali vaccinazioni;
- alla legalizzazione.
Coloro che sono interessati al rilascio
del passaporto per i propri cani, gatti o furetti debbono farne
richiesta al il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio
che provvede al rilascio del relativo documento.
Il passaporto, vale anche ai fini del rientro dell’animale dai Paesi
terzi.
Trasponditore
(microchip)
Tutti i cani,
gatti e furetti che devono essere movimentati in ambito Comunitario
devono essere identificati tramite applicazione di microchip.
Durante un periodo di transizione di
otto anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali
già identificati con tatuaggio leggibile, che comunque va riportato sul
passaporto, potranno essere movimentati nei paesi Comunitari anche senza
microchip, salvo che il Paese di arrivo (Regno Unito, Svezia, Irlanda e
Malta) non pretenda l’identificazione con microchip.
Microchip
Il microchip è un dispositivo permanente di identificazione che deve
essere applicato sotto la pelle dell’animale. A tale proposito si
raccomanda che venga usato il tipo di microchip conforme alla norma ISO
(International Standards Organisation) 11784 o all’Allegato A della
Norma ISO 11785.
Possono, tuttavia, essere utilizzati anche microchip diversi da quelli
indicati, ma in tal caso il proprietario o la persona fisica che assume
la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario
deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per
la lettura del trasponditore (fornire il lettore adatto). Il numero di
microchip dovrà essere riportato sul passaporto nella pagina relativa
alla identificazione dell’animale, dove verrà specificato anche data
di impianto e localizzazione del microchip.
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