| CASA, UN FONDO ANTI-CRACK |
| Un decreto ministeriale a difesa delle vittime dei fallimenti immobiliari |
In passato chi acquistava un immobile in
costruzione era costretto a versare i soldi per l’acquisto, in tutto o in
parte, ben prima di diventarne proprietario. La casa era ancora solo un progetto
(o un cantiere aperto) e i soldi versati non davano alcuna garanzia. Se
l’impresa edile falliva cominciava l'odissea dei "promissori
-acquirenti", cioè di coloro che fino a quel momento avevano pagato le
rate senza essere ancora diventati proprietari dell'immobile. Finora, in
situazioni del genere, era molto alto il rischio di perdere il proprio denaro
insieme all’appartamento.
Ma ora le cose potranno cambiare: con un decreto ministeriale (il decreto
del 2 febbraio 2006) è stato istituito il” Fondo di
solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari”, alimentato con un
contributo obbligatorio a carico dei costruttori attraverso una
fideiussione obbligatoria. Il decreto intende rendere più tutelato
l’accesso alla casa da parte dei privati nei confronti di imprese di
costruzione.
I soggetti aventi diritto sono gli acquirenti che, a seguito del
fallimento del costruttore (non concluso alla data del 31 dicembre 1993, nè
aperto dopo il 21 luglio 2005), hanno subito la perdita di somme di denaro o di
altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale
di godimento sull'immobile che formava oggetto del contratto con il costruttore,
ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto
reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
Necessario inoltre che per l'immobile oggetto del contratto sia stato presentato
il permesso di costruire.
La domanda per aver diritto al fondo deve essere presentata alla Consap
SpA, la concessionaria servizi assicurativi pubblici, entro il mese di
agosto 2006 per via telematica, per consegna diretta o per raccomandata.
Alla domanda deve essere allegata:
- copia del documento d'identità;
- copia del contratto preliminare di vendita o di altro atto avente per
effetto l'acquisto, l'assegnazione o comunque il trasferimento non immediato
della proprietà o titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile
da costruire;
- qualsiasi atto che dimostri l'esistenza di procedure che implicano una
situazione di crisi del costruttore non ancora conclusa in epoca antecedente al
31 dicembre 1993 né aperta successivamente al 21 luglio 2005.
Per quanto riguarda il funzionamento del Fondo, il decreto prevede l'istituzione
presso la Consap di un organo consultivo, il Comitato, formato da un
rappresentante dell'Ania (Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici), dell'Abi (Associazione Bancaria Italiana), dell’ANCE
(Associazione nazionale costruttori edili) del Conafi
(Coordinamento Nazionale Vittime Fallimenti Immobiliari).
Maggiori informazioni sul sito della Consap.