Accertamenti per la sicurezza gas post contatore
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Delibera n.40/2004
Presentazione della Delibera 40/04
Dal 1° ottobre 2004 entra in
vigore il nuovo "Regolamento delle attività di accertamento della
sicurezza degli impianti a gas" emanato dall'Autorità per l'Energia e
il Gas con delibera num. 40 del 2004 (il testo completo della delibera è
disponibile sul sito dell'Autorità
alla sezione gas, attività istituzionale).
Ai sensi del nuovo Regolamento Dal 1° ottobre 2004 per ottenere
l'attivazione di una nuova fornitura di gas occorre allegare, alla richiesta
di attivazione della fornitura stessa, dei moduli appositamente predisposti
dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas riguardanti il rispetto delle
norme di sicurezza sugli impianti di cui alla Legge 46/90.
La Delibera n. 40/04 emanata dall’Autorità prevede l’obbligo di
accertamento relativo alla sicurezza da parte dei distributori di tutti gli
impianti di utenza a gas allacciati, inclusi quelli in servizio cosi' come
descritto nella tabella sottostante.
Entrata in
vigore
| Tipologia di impianti
|
Entrata in vigore
|
| Impianti
d'utenza nuovi |
1° ottobre 2004 |
| Impianti d'utenza
riattivati o modificati |
1° Ottobre 2005
|
| Impianti d'utenza in servizio
|
1° ottobre 2006
|
Alcune definizioni possono chiarire meglio i contenuti della Delibera:
-
“accertamento”
è l’insieme delle attività dirette ad
accertare in via esclusivamente documentale che l’impianto di utenza sia
stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi
della pubblica incolumità;
- “verifica”
è
l’insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare con
sopralluogo che l’impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto
in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;
- “cliente finale”
è il consumatore che acquista gas per uso proprio;
- “distributore”
è il
soggetto che esercita l’attività di distribuzione del gas;
- “venditore”
è il
soggetto che esercita l’attività di vendita del gas;
- “impianto di
distribuzione”
è una rete di gasdotti locali integrati
funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di
distribuzione; l’impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di
punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete,
dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti
di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai
gruppi di misura; l’impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più
distributori;
-
“impianto di utenza”
è il complesso costituito
dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna
del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione
e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o
meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato
l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione;
- “impianto di utenza in servizio”
è l’impianto di utenza
con fornitura di gas attiva;
-
“impianto di utenza modificato”
è l’impianto di utenza
sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione
o manutenzione straordinaria ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito: decreto
del Presidente della Repubblica n. 447/91);
- “impianto di utenza nuovo”
è l’impianto di utenza di
nuova installazione;
-
“impianto di utenza riattivato”
è l’impianto di utenza
non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di
gas dopo una precedente sospensione;
- “impianto interno”
è l’insieme delle tubazioni, dei
raccordi e delle valvole per l’adduzione del gas, compresi tra la
valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di
intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di
utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di
misura;
-
“installatore”
è l'impresa che ha eseguito
l'installazione, l’ampliamento, la trasformazione o la manutenzione
straordinaria dell'impianto di utenza;
- “nuovo allaccio”
è l’avvio dell’alimentazione del
punto di consegna; non comprende i subentri immediati e l’attivazione
della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata
sospesa la fornitura di gas; comprende l’attivazione della fornitura
ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura.
Per maggiori
informazioni contattate l'azienda che fornisce il gas metano nel comune di
Macherio: www.asml.it