IMPOSTA I.C.I. ANNO 2008


 

ABOLIZIONE IMPOSTA ICI (ESCLUSIVAMENTE PER PRIMA CASA) COME DA CONSIGLIO DEI MINISTRI NR.3 TENUTOSI A NAPOLI IL 21/05/2008

Modalità di versamento

Si ricorda che il pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovrà essere eseguito, nella modalità ordinaria mediante bollettino di versamento postale I.C.I. conto corrente n. 43175207 intestato a: Comune di Macherio I.C.I. Servizio Tesoreria – via Visconti n.39 – 20050 Macherio o in alternativa utilizzando il modello F24

I bollettini postali sono reperibili in Comune in via Visconti n.39, in Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Sondrio in via Roma n.17 e negli uffici postali di Macherio.

Quando versare l’imposta per l’anno in corso

- Versamento acconto entro il 16 giugno 2008 (pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente art.18 L. 23.12.2000, n.388).

- Versamento saldo dal 1° al 16 dicembre 2008 (deve essere pagato il saldo dell’imposta I.C.I. ancora dovuta per l’intero anno 2008, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - art.18 L. 23.12.2000, n.388).

Le aliquote e detrazione d’imposta del 2008

 - 5,00 per mille per tutti gli immobili destinati ad abitazione principale.

 - 5,00 per mille per tutti gli immobili distintamente iscritti nel Catasto edilizio urbano nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 che costituiscano pertinenze dell’abitazione principale, alle concorrenti ed essenziali condizioni che le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di pertinenza siano: possedute dagli stessi contribuenti che hanno diritto all’applicazione dell’aliquota per l’abitazione principale, destinate in modo continuo e stabile, all’uso, godimento e servizio dell’abitazione principale e vi sia una relazione di complementarità funzionale tra l’abitazione principale e la pertinenza.

 - 5,50 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi terreni ed aree fabbricabili.

Detrazione d’imposta

La detrazione, stabilita da Comune è di euro 103,30, spettante per gli immobili destinati ad abitazione principale e pertinenze se possedute e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta esclusivamente per queste unità immobiliari. Qualora la detrazione non si consumi integralmente nell’imposta riguardante l’immobile adibito ad abitazione principale e pertinenze, l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata in deduzione per il pagamento del tributo inerente alle altre unità eventualmente possedute.

NOVITA'

Alla detrazione decisa dal Comune si aggiunge quella ulteriore fissata dalla Legge Finanziaria 2008 (art.1, comma 5, Legge n.244 del 24.12.2007) che si trascrive: “Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5 [del D.lgs. 504/92]. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9”.

Avvertenza molto importante

Questa ulteriore detrazione stabilita dalla legge finanziaria 2008 può essere utilizzata con effetto dall’acconto d’imposta 2008.

Si rammenta, da ultimo, che le aliquote e la detrazione d’imposta, decise dal Comune di Macherio dell’anno 2008 sono le stesse dell’anno 2007; il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con l’arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

PROGRAMMA PER CALCOLO ULTERIORE DETRAZIONE (.XLS)

L’Ufficio Tributi è a disposizione di tutti i cittadini per qualsiasi chiarimento.

 

 

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