ABOLIZIONE
IMPOSTA ICI (ESCLUSIVAMENTE PER PRIMA CASA) COME DA CONSIGLIO DEI MINISTRI NR.3 TENUTOSI A NAPOLI IL
21/05/2008
Modalità
di versamento
Si ricorda che il
pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovrà essere
eseguito, nella modalità ordinaria mediante bollettino di versamento
postale I.C.I. conto corrente n. 43175207 intestato a: Comune
di Macherio I.C.I. Servizio Tesoreria – via Visconti n.39 –
20050 Macherio o in alternativa utilizzando il modello F24.
I bollettini postali sono reperibili in Comune in via
Visconti n.39,
in Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Sondrio in via Roma n.17 e negli
uffici postali di Macherio.
Quando versare l’imposta
per l’anno in corso
- Versamento acconto
entro il 16 giugno 2008 (pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata
sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno
precedente art.18 L. 23.12.2000, n.388).
- Versamento saldo dal
1° al 16 dicembre 2008 (deve essere pagato il saldo dell’imposta
I.C.I. ancora dovuta per l’intero anno 2008, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata - art.18 L. 23.12.2000, n.388).
Le aliquote e
detrazione d’imposta del 2008
- 5,00
per mille per tutti gli immobili destinati ad abitazione principale.
- 5,00 per mille per
tutti gli immobili distintamente iscritti nel Catasto edilizio urbano
nelle categorie catastali C/2,C/6 e C/7 che costituiscano pertinenze
dell’abitazione principale, alle concorrenti ed essenziali condizioni
che le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 di
pertinenza siano: possedute dagli stessi contribuenti che hanno diritto
all’applicazione dell’aliquota per l’abitazione principale,
destinate in modo continuo e stabile, all’uso, godimento e servizio
dell’abitazione principale e vi sia una relazione di complementarità
funzionale tra l’abitazione principale e la pertinenza.
- 5,50
per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi terreni ed aree
fabbricabili.
Detrazione d’imposta
La detrazione, stabilita
da Comune è di euro 103,30, spettante per gli immobili
destinati ad abitazione principale e pertinenze se possedute e fino alla
concorrenza dell’imposta dovuta esclusivamente per queste unità
immobiliari. Qualora la detrazione non si consumi integralmente nell’imposta
riguardante l’immobile adibito ad abitazione principale e pertinenze,
l’eventuale eccedenza non può essere utilizzata in deduzione per il
pagamento del tributo inerente alle altre unità eventualmente
possedute.
NOVITA'
Alla detrazione decisa dal
Comune si aggiunge quella ulteriore fissata dalla Legge Finanziaria 2008
(art.1, comma 5, Legge n.244 del 24.12.2007) che si trascrive: “Dall’imposta
dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per
mille della base imponibile di cui all’articolo 5 [del D.lgs. 504/92].
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene
fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione
principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9”.
Avvertenza
molto importante
Questa ulteriore
detrazione stabilita dalla legge finanziaria 2008 può essere utilizzata con effetto dall’acconto d’imposta 2008.
Si rammenta, da ultimo,
che le aliquote e la detrazione d’imposta, decise dal Comune di
Macherio dell’anno 2008 sono le stesse dell’anno 2007; il pagamento
dell’imposta deve essere effettuato con l’arrotondamento all’euro
per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a detto importo.
PROGRAMMA
PER CALCOLO ULTERIORE DETRAZIONE (.XLS)
L’Ufficio Tributi è a
disposizione di tutti i cittadini per qualsiasi chiarimento.
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