|
Il Consiglio Comunale istituisce al suo
interno Commissioni permanenti con funzioni propositive, consultive e
referenti in ordine agli atti di competenza del Consiglio di cui una
specifica per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e
donna.
Il regolamento di ogni comune
stabilisce il numero, la composizione, la competenza per materia, le
norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori e delle
commissioni.
Il Consiglio Comunale individua altresì
le Commissioni Consiliari Permanenti, aventi funzioni di controllo o di
garanzia le cui presidenze sono da attribuire alle opposizioni.
Le Commissioni Consiliari, nell'ambito
delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla
Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie,
informazioni, dati, audizioni di persone, anche al fine di vigilare
sull'attuazione delle deliberazioni consiliari sull'attività
dell'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del
patrimonio comunale.
Le Commissioni Consiliari hanno facoltà
di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli
Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e
degli enti ed aziende dipendenti. Possono altresì richiedere la
presenza di altre persone qualificate, secondo le modalità stabilite
dal regolamento.
Il Sindaco, gli Assessori, i
Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori delle Commissioni
senza diritto di voto. Hanno diritto di voto i soli componenti delle
Commissioni, in ragione proporzionale ai gruppi consiliari che
rappresentano.
Alle Commissioni Consiliari permanenti
non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
|