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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL3 |
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INFORMAZIONI INVALIDITA' CIVILE |
Cosa si intende per invalido civile?
L'art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che:
- ne limitino le capacità lavorative in misura non inferiore ad 1/3
- se minori di 18 anni, abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età
- soggetti ultra-65enni che si trovino nella situazione di difficoltà dei minorenni
Cosa vuol dire persona portatrice di handicap?
Secondo la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, è considerata persona portatrice di handicap chiunque presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare uno svantaggio sociale o di emarginazione.
Dove presento la domanda di invalidità civile?
La domanda per il riconoscimento dello stato di:
- invalido civile
- cieco civile
- sordomuto
- persona handicappata
- persona disabile
deve essere presentata all'Ufficio Invalidi del Distretto Socio-Sanitario di appartenenza, utilizzando gli appositi moduli e corredandoli della documentazione richiesta. Le infermità per le quali si richiede il riconoscimento dell'invalidità civile non devono dipendere da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Può presentare la domanda di invalidità o di riconoscimento di handicap la persona portatrice di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che non derivino da cause di guerra, di lavoro o di servizio. L'apposito modulo si può reperire on line, presso le sedi distrettuali, i patronati sindacali o le associazioni degli invalidi.
Qual è la documentazione da allegare?
- certificato medico che attesti la natura delle malattie, redatto su apposito modulo in distribuzione con la domanda o su ricettario medico
- documentazione specialistica relativa alle stesse patologie certificate
- fotocopia della tessera sanitaria
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
- se si chiede il riconoscimento come cieco civile, allegare una visita oculistica recente dalla quale deve risultare un residuo visivo pari o superiore ad 1/20 con correzione in entrambi gli occhi, oppure un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3% (cecità assoluta) o inferiore al 10% (cecità parziale)
- per i cittadini stranieri non comunitari, permesso di soggiorno (ai fini del riconoscimento dei benefici non economici) o carta di soggiorno (ai fini del riconoscimento dei benefici economici)
- per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni visive, ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente; NON E' POSSIBILE presentare domanda di aggravamento se si ha in atto un ricorso presso l'Autorità Giudiziaria.
Come avviene il riconoscimento dell'invalidità civile?
L'Ufficio Invalidi Civili del Distretto Socio - Sanitario:
- convoca il richiedente alla visita medica entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, con invito scritto; fanno eccezione i malati oncologici in fase acuta, la cui visita sarà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente, convocato a visita, non fosse in grado di presentarsi perchè il rapporto comporterebbe un peggioramento delle condizioni di salute, può presentare richiesta di visita domiciliare, motivandola con idonea certificazione rilasciata dal medico curante, che attesterà l'intrasportabilità anche in ambulanza. Il D.P.R. 689/94 prescrive che, trascorso il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda, l'interessato che non è stato ancora convocato a visita può presentare diffida scritta indirizzandola all'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia - Servizio Interventi Socio - Sanitari per Anziani e Disabili - Via Pola 9 - 20125 Milano
- invia il verbale redatto dalla Commissione di Prima istanza alla Commissione Medica di Verifica di Milano, che entro 60 giorni provvede alla convalida o meno del giudizio espresso e ne dà comunicazione all'ASL; è previsto che tale Commissione possa chiedere ulteriori accertamenti, anche mediante visita diretta dell'interessato; nel caso il destinatario non sia soddisfatto del giudizio espresso, può, entro e non oltre sei mesi, presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria, facendosi rappresentare da un legale di fiducia.
- trasmette all'interessato il verbale con con il giudizio conclusivo in merito alla richiesta di riconoscimento dell'invalidità civile e la relativa percentuale riconosciuta, se prevista, ovvero il grado di handicap riconosciuto e/o la relazione conclusiva inerente la valutazione delle potenzialità lavorative dei disabili.
Che cos'è l'Ufficio Concessioni Provvidenze Economiche?
SEDE: via Boito, 2 - 20052 Monza
ORARI: lunedì, martedì e venrdì dalle 9 alle 12, con prenotazione numerica entro le ore 10; telefono 039 2384562.
SOLO NEL CASO di riconoscimento di un grado di invalidità civile uguale o superiore al 74%, di necessità di assistenza continua o di impossibilità alla deambulazione, di indennità di frequenza per minore non deambulante, il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile verrà inoltrato all'Ufficio Concessioni Provvidenze Economiche Invalidi Civili dell'ASL, che provvede all'istruttoria delle pratiche ai fini della verifica del possesso dei requisiti di legge, per l'attribuzione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla tipologia d'invalidità riconosciuta.
Espletata l'istruttoria delle pratiche con l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficio Concessioni Provvidenze Economiche Invalidi Civili emette il provvedimento di concessione o di negazione dei benefici economici, inoltrando all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento della pensione/indennità. L'INPS provvede al pagamento dei benefici attraverso gli Uffici postali o gli istituti bancari indicati dal diretto interessato.