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Adottato
dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.1.2002
- Deliberazione n.5
Art.
1 Premessa
Il
presente regolamento disciplina, nell’ambito delle attività sociali
del Comune, l’assegnazione e l’uso di orti domestici comunali sia
esistenti che da realizzare.
Art.
2 Criteri di assegnazione e vincoli di esclusione
Possono
conseguire l’assegnazione di un orto tutti i cittadini residenti in
Macherio, purchè siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)
abbiano superato l’età di 60 anni e siano validi alla coltivazione
degli orti;
b)
siano collocati in pensione di invalidità, anzianità o vecchiaia;
c)
siano disoccupati da oltre un anno ed abbiano necessità, secondo un
circostanziata relazione del servizio sociale comunale, di essere
impiegati in attività manuali quali quelle della coltivazione degli
orti
Non
possono conseguire l’assegnazione coloro che dispongano, nei pressi
dell’abitazione di proprietà, di terreno mantenuto a giardino o ad
orto né coloro che siano proprietari in Macherio o in Comune confinante
di terreni coltivabili.
Tra
i membri di uno stesso nucleo familiare può essere conseguita
l’assegnazione di un solo orto comunale.
Uno
o più orti possono essere assegnati, a richiesta dei legali
rappresentanti, alle scuole elementari o medie, per fini scolastici.
Nel
caso in cui, esaurite le richieste delle persone singole di cui ai
precedenti punti a, b, c, e delle scuole, sussistano ancora disponibilità,
gli orti residui possono essere assegnati
nell’ordine:
1)
a persone indicate dal servizio sociale comunale;
2)
ad associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;
3)
a persone residenti a Macherio con età inferiore a 60 anni;
4)
a richiedenti di altri Comuni limitrofi.
I
frutti raccolti dalle Associazioni di volontariato dovranno essere
impiegati per i sostegno della loro attività.
Art.
3 Modalità di assegnazione
Per
ottenere l’assegnazione di un orto Comunale, l’interessato deve
presentare domanda in carta libera all’Ufficio protocollo del Comune.
Farà
fede per la data di presentazione il timbro dello stesso ufficio.
Nel
momento in cui per qualsiasi motivo si renda disponibile un orto, si
assegnerà alla persona, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
la cui domanda sia stata per prima presentata all’ufficio protocollo
in ordine di tempo.
Art.
4 Durata della concessione
La
concessione in uso dell’orto avrà durata fino a che permangano i
requisiti che hanno dato origine all’assegnazione.
Art.
5 Corrispettivo di concessione
Il
concessionario è tenuto a versare al Comune un corrispettivo di
concessione pari a € 25,82 annue, da pagarsi all’inizio della
concessione e, successivamente, in via anticipata, di anno in anno.
Il
corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente in base all’indice
ISTAT.
Il
Concessionario è inoltre tenuto a rimborsare al Comune, in ragione
della superficie dei singoli orti, le spese da questo sostenute per
l’approvvigionamento dell’acqua e tutte quelle spese che
eventualmente sono da accollarsi al concessionario stesso.
Art
6 Uso dell’orto
L’assegnazione
è fatta con l’unico scopo di offrire la possibilità al
concessionario di impiegare parte del proprio tempo libero per la
coltivazione dell’orto.
E’
vietata la coltivazione di alberi da frutta o di alto fusto.
E’
consentita, invece, la coltivazione dei fiori.
La
lavorazione dell’orto deve essere effettuata esclusivamente dal
concessionario.
L’orto
deve essere tenuto sempre
pulito e decoroso, sgombero da qualsiasi oggetto, mezzo ed attrezzatura,
gli attrezzi di lavoro dovranno essere riposti nei manufatti dei quali
è dotato l’orto.
All’interno
dello stesso non potranno essere allestite, per ragioni ambientali e di
igiene, strutture di qualsiasi tipo, neppure per la cottura di cibi.
E’
consentita, invece, l’istallazione di composter.
E’
vietato introdurre, sia negli orti
che nelle parti comuni, animali di qualsiasi genere, compresi i
cani.
I
frutti dell’orto dovranno essere destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare del concessionario o di
parenti e affini dello stesso.
L’uso
dell’orto dovrà avvenire in modo tale che non sia pregiudicato il
godimento di terzi sia su altri orti, sia sulle parti comuni del
complesso.
Il
concessionario, nel rispetto dei modi e dei termini di legge, si impegna
a contenere, entro i limiti strettamente indispensabili, l’uso di
anticrittogamici, ponendo la massima attenzione nella loro
distribuzione.
E’
fatto obbligo di utilizzare concimi biologici, mentre è vietato l’uso
di diserbanti chimici.
Il
concessionario deve evitare di intraprendere iniziative che possano
nuocere alla vita di api, uccelli, pipistrelli, ecc…
L’uso
dell’acqua dovrà essere effettuato in maniera che non vi siano
sprechi.
Art.
7 Uso delle parti comuni
I
concessionari dell’orto dovranno mantenere in buono stato le parti
comuni, quali le vie d’accesso alle singole particelle, nonché la
zona di sosta ed aggregazione.
In
particolare essi dovranno provvedere, previo accordo tra di loro e, in
difetto, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal Comitato di
cui al successivo art. 10., alla manutenzione delle recinzioni e delle
siepi, nonché a quant’altro sia necessario perché ciascuno possa
esercitare sull’orto assegnato i diritti derivanti dall’atto di
concessione senza subire alcun disturbo.
Le
parti comuni dovranno essere sempre lasciate libere da attrezzi ed altri
oggetti.
Art.
8 Responsabilità
La
coltivazione dell’orto avviene sotto l’esclusiva responsabilità del
concessionario.
Il
Comune a tali effetti, è da considerarsi come affittuario.
Tutti
i mezzi utilizzati per la coltivazione dovranno ritenersi di piena ed
esclusiva proprietà del concessionario, anche se, per fatti accidentali
od altro, gli stessi rientrano, per legge, nel patrimonio comunale.
Art.
9 Controlli
Il
Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli tendenti ad
accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente regolamento e
nell’atto di concessione.
I
controlli saranno eseguiti da personale comunale, il quale avrà la
possibilità di accedere in qualsiasi momento agli orti e di dare tutte
le istruzioni necessarie ai concessionari affinché gli stessi si
conformino a quanto previsto nel rapporto in atto o alle necessità del
momento.
Art.
10 Comitato dei concessionari
Per
ciascuno dei complessi di orti viene costituito un comitato formato da
n. 3 concessionari.
Ciascun
membro, compreso il presidente, viene eletto dall’assemblea dei
concessionari tra gli assegnatari stessi e dura in carica 3 anni.
La
perdita della qualità di concessionario comporta la decadenza dalla
carica di membro del comitato.
Il
membro che, per qualsiasi motivo, sostituisce altro componente dura in
carica sempre tre anni.
Il
comitato ha il compito di vigilare sul corretto utilizzo degli orti e
delle parti comuni, di dirimere eventuali vertenze tra i concessionari e
di mantenere i contatti con il Comune.
Art.
11 Divieto di cessione
La
concessione non può essere in nessun caso, sia in modo parziale che
totale, sia di fatto che di diritto, sia in via gratuita che onerosa,
ceduta a terzi.
Per
terzi si intendono tutte le persone diverse dal concessionario anche se
legate a questi da vincoli di parentela o affinità.
Art.
12 Decadenza
Il
concessionario decade dalla concessione quando:
1)
sospende la coltivazione dell’orto per un periodo superiore a 6 mesi;
2)
contravviene al divieto di cessione di cui al precedente art. 11;
3)
non versa il corrispettivo di concessione o non provvede al rimborso
delle spese entro i termini patuiti;
4)
richiamato inutilmente per due volte in forma scritta, continua a non
adeguarsi ai rilievi formulati, inerenti il rispetto del presente
regolamento e dell’atto di concessione.
La
concessione perde comunque efficacia all’atto del decesso del
concessionario.
Art.
13 Norme di rinvio
Per
tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla
normativa sia speciale, sia generale, regolante la materia, con
particolare riferimento a quella relativa all’oggetto.
Ricordiamo
che sia la redazione di MACHERIO.NET che il COMUNE DI MACHERIO
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