REGOLAMENTO ORTI URBANI

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.1.2002  -  Deliberazione n.5

Art. 1 Premessa

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito delle attività sociali del Comune, l’assegnazione e l’uso di orti domestici comunali sia esistenti che da realizzare.

Art. 2 Criteri di assegnazione e vincoli di esclusione

Possono conseguire l’assegnazione di un orto tutti i cittadini residenti in Macherio, purchè siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a)     abbiano superato l’età di 60 anni e siano validi alla coltivazione degli orti;

b)    siano collocati in pensione di invalidità, anzianità o vecchiaia;

c)     siano disoccupati da oltre un anno ed abbiano necessità, secondo un circostanziata relazione del servizio sociale comunale, di essere impiegati in attività manuali quali quelle della coltivazione degli orti

Non possono conseguire l’assegnazione coloro che dispongano, nei pressi dell’abitazione di proprietà, di terreno mantenuto a giardino o ad orto né coloro che siano proprietari in Macherio o in Comune confinante di terreni coltivabili.

Tra i membri di uno stesso nucleo familiare può essere conseguita l’assegnazione di un solo orto comunale.

Uno o più orti possono essere assegnati, a richiesta dei legali rappresentanti, alle scuole elementari o medie, per fini scolastici.

Nel caso in cui, esaurite le richieste delle persone singole di cui ai precedenti punti a, b, c, e delle scuole, sussistano ancora disponibilità, gli orti residui possono essere  assegnati nell’ordine:

1)     a persone indicate dal servizio sociale comunale;

2)     ad associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale;

3)     a persone residenti a Macherio con età inferiore a 60 anni;

4)     a richiedenti di altri Comuni limitrofi.

I frutti raccolti dalle Associazioni di volontariato dovranno essere impiegati per i sostegno della loro attività.

Art. 3 Modalità di assegnazione

Per ottenere l’assegnazione di un orto Comunale, l’interessato deve presentare domanda in carta libera all’Ufficio protocollo del Comune.

Farà fede per la data di presentazione il timbro dello stesso ufficio.

Nel momento in cui per qualsiasi motivo si renda disponibile un orto, si assegnerà alla persona, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, la cui domanda sia stata per prima presentata all’ufficio protocollo in ordine di tempo.

Art. 4 Durata della concessione

La concessione in uso dell’orto avrà durata fino a che permangano i requisiti che hanno dato origine all’assegnazione.

Art. 5 Corrispettivo di concessione

Il concessionario è tenuto a versare al Comune un corrispettivo di concessione pari a € 25,82 annue, da pagarsi all’inizio della concessione e, successivamente, in via anticipata, di anno in anno.

Il corrispettivo potrà essere aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT.

Il Concessionario è inoltre tenuto a rimborsare al Comune, in ragione della superficie dei singoli orti, le spese da questo sostenute per l’approvvigionamento dell’acqua e tutte quelle spese che eventualmente sono da accollarsi al concessionario stesso.

Art 6 Uso dell’orto

L’assegnazione è fatta con l’unico scopo di offrire la possibilità al concessionario di impiegare parte del proprio tempo libero per la coltivazione dell’orto.

E’ vietata la coltivazione di alberi da frutta o di alto fusto.

E’ consentita, invece, la coltivazione dei fiori.

La lavorazione dell’orto deve essere effettuata esclusivamente dal concessionario.

L’orto deve essere  tenuto sempre pulito e decoroso, sgombero da qualsiasi oggetto, mezzo ed attrezzatura, gli attrezzi di lavoro dovranno essere riposti nei manufatti dei quali è dotato l’orto.

All’interno dello stesso non potranno essere allestite, per ragioni ambientali e di igiene, strutture di qualsiasi tipo, neppure per la cottura di cibi.

E’ consentita, invece, l’istallazione di composter.

E’ vietato introdurre, sia negli orti  che nelle parti comuni, animali di qualsiasi genere, compresi i cani.

I frutti dell’orto dovranno essere destinati esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare del concessionario o di parenti e affini dello stesso.

L’uso dell’orto dovrà avvenire in modo tale che non sia pregiudicato il godimento di terzi sia su altri orti, sia sulle parti comuni del complesso.

Il concessionario, nel rispetto dei modi e dei termini di legge, si impegna a contenere, entro i limiti strettamente indispensabili, l’uso di anticrittogamici, ponendo la massima attenzione nella loro distribuzione.

E’ fatto obbligo di utilizzare concimi biologici, mentre è vietato l’uso di diserbanti chimici.  

Il concessionario deve evitare di intraprendere iniziative che possano nuocere alla vita di api, uccelli, pipistrelli, ecc…

L’uso dell’acqua dovrà essere effettuato in maniera che non vi siano sprechi.

Art. 7 Uso delle parti comuni

I concessionari dell’orto dovranno mantenere in buono stato le parti comuni, quali le vie d’accesso alle singole particelle, nonché la zona di sosta ed aggregazione.

In particolare essi dovranno provvedere, previo accordo tra di loro e, in difetto, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal Comitato di cui al successivo art. 10., alla manutenzione delle recinzioni e delle siepi, nonché a quant’altro sia necessario perché ciascuno possa esercitare sull’orto assegnato i diritti derivanti dall’atto di concessione senza subire alcun disturbo.

Le parti comuni dovranno essere sempre lasciate libere da attrezzi ed altri oggetti.

Art. 8 Responsabilità 

La coltivazione dell’orto avviene sotto l’esclusiva responsabilità del concessionario.

Il Comune a tali effetti, è da considerarsi come affittuario.

Tutti i mezzi utilizzati per la coltivazione dovranno ritenersi di piena ed esclusiva proprietà del concessionario, anche se, per fatti accidentali od altro, gli stessi rientrano, per legge, nel patrimonio comunale.

Art. 9 Controlli

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli tendenti ad accertare il rispetto di quanto convenuto nel presente regolamento e nell’atto di concessione.

I controlli saranno eseguiti da personale comunale, il quale avrà la possibilità di accedere in qualsiasi momento agli orti e di dare tutte le istruzioni necessarie ai concessionari affinché gli stessi si conformino a quanto previsto nel rapporto in atto o alle necessità del momento.  

Art. 10 Comitato dei concessionari

Per ciascuno dei complessi di orti viene costituito un comitato formato da n. 3 concessionari.

Ciascun membro, compreso il presidente, viene eletto dall’assemblea dei concessionari tra gli assegnatari stessi e dura in carica 3 anni.

La perdita della qualità di concessionario comporta la decadenza dalla carica di membro del comitato.

Il membro che, per qualsiasi motivo, sostituisce altro componente dura in carica sempre tre anni.

Il comitato ha il compito di vigilare sul corretto utilizzo degli orti e delle parti comuni, di dirimere eventuali vertenze tra i concessionari e di mantenere i contatti con il Comune.

Art. 11 Divieto di cessione

La concessione non può essere in nessun caso, sia in modo parziale che totale, sia di fatto che di diritto, sia in via gratuita che onerosa, ceduta a terzi.

Per terzi si intendono tutte le persone diverse dal concessionario anche se legate a questi da vincoli di parentela o affinità.

Art. 12 Decadenza

Il concessionario decade dalla concessione quando:

1)     sospende la coltivazione dell’orto per un periodo superiore a 6 mesi;

2)     contravviene al divieto di cessione di cui al precedente art. 11;

3)     non versa il corrispettivo di concessione o non provvede al rimborso delle spese entro i termini patuiti;

4)     richiamato inutilmente per due volte in forma scritta, continua a non adeguarsi ai rilievi formulati, inerenti il rispetto del presente regolamento e dell’atto di concessione.

La concessione perde comunque efficacia all’atto del decesso del concessionario.

Art. 13 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa sia speciale, sia generale, regolante la materia, con particolare riferimento a quella relativa all’oggetto.


Ricordiamo che sia la redazione di MACHERIO.NET che il COMUNE DI MACHERIO non si assumono alcuna responsabilità circa la corrispondenza della versione informatica pubblicata on-line sul portale con i verbali cartacei debitamente sottoscritti, depositati agli atti. Gli stessi sono accessibili da chiunque presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

 

 ® IL PORTALE INTERNET DI MACHERIO

Powered by "Progetto e-Macherio"