|
Questioni
di Privacy
La legge n. 196/03,
che disciplina la “Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”, ha valorizzato la cultura
del rispetto dei diritti della persona umana. Questa normativa protegge
fondamentalmente la riservatezza e la dignità personale
e, quando si parla di privacy, si fa riferimento proprio a tali
contenuti.
La necessità di prevedere, infatti, norme di tutela personale si è
posta con l’accentuarsi dell’applicazione tecnologica ai flussi
delle informazioni, rendendo indispensabile un costante processo di
bilanciamento tra le esigenze di informazione e quelle di tutela delle
libertà fondamentali della persona.
La tutela offerta al cittadino, con specifico riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale, si realizza nell’ambito di
una duplice categoria di relazioni:
· tra privati cittadini;
· tra privati cittadini ed uffici pubblici.
Rapporti tra privati
cittadini
Nelle relazioni formali tra privati cittadini, in cui bisogna fornire
delle notizie/informazioni relative alla propria sfera privata, è
necessario il consenso esplicito per il trattamento dei dati.
A questo scopo, è opportuno adottare le seguenti precauzioni:
- conoscere bene il destinatario
delle notizie/informazioni;
- essere al corrente dell’uso (o
trattamento) che verrà fatto delle stesse;
- prima di dare il consenso,
prendere visione con attenzione dei moduli prestampati che vengono
proposti per la sottoscrizione ai fini del consenso;
- prima della sottoscrizione,
accertarsi che l’uso dei dati personali sia limitato
effettivamente a quanto descritto sui moduli prestampati (evitare
di sottoscrivere, quindi, moduli con indicazioni generiche
dell’uso, perché, in tal caso, si devolve al destinatario il
potere di fruirne senza il controllo preventivo
dell’interessato);
- in merito a proposte
commerciali, evitare di fornire indicazioni relative a numero
e data di rilascio di documenti e codice fiscale, ove il loro uso
non sia tassativamente limitato all’operazione economica
d’interesse (con esclusione espressa di ogni altra disponibilità
degli stessi).
Rapporti tra privati
cittadini ed uffici pubblici
La legge 196/03
ha previsto, all’art. 1 comma 2, un insieme di categorie di
riferimento che costituiscono i punti nodali del trattamento dei dati
personali. In particolare, è stata creata una rete di pubblici
dipendenti, investiti formalmente del potere di trattare i dati
personali. Attraverso questa rete è possibile individuare gli uffici e
i funzionari preposti che hanno la responsabilità della custodia e del
trattamento.
In generale, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, anche
se non occorre il consenso dell’interessato (pensiamo, ad es., alle
indagini di polizia giudiziaria e tributaria), esistono nondimeno dei
doveri di tutela dei diritti a cui i funzionari preposti devono
attenersi.
Pertanto,
in questi casi, è consigliabile:
- essere a conoscenza
della titolarità del potere di trattamento dei dati
personali posseduta dall’ufficio richiedente. Questa
informazione può essere acquisita mediante informazioni
assunte dal "responsabile" del
procedimento o mediante il contatto con l’URP (Ufficio
Relazioni con il Pubblico);
- prestare attenzione alla
modalità di gestione dei dati sensibili (es.
informazioni relative alla salute) che vanno verificate
sia nel tipo (busta chiusa o busta aperta) sia nella
classificazione amministrativa (livello di riservatezza
applicato alla comunicazione) sia nei destinatari (solo
quelli in possesso della titolarità del potere di
trattamento dei dati);
- verificare la preventiva giustificazione
d’uso delle informazioni richieste dagli uffici pubblici,
ossia che esse siano pertinenti al procedimento amministrativo e
non siano “ricognizioni” di notizie personali (sport, hobby,
adesioni ad associazioni, idee politiche, fede religiosa, etc.)
finalizzate ad attività di schedatura, che si traducono in
limitazioni delle libertà individuali, in assenza di un interesse
pubblico specifico. In ogni caso, qualora sorgessero dubbi sulla
legittimità della richiesta, si possono chiedere chiarimenti, ai
fini del consenso, all’ufficio che ha avviato il procedimento
amministrativo.
Senza consenso
Il consenso non è
richiesto quando il trattamento dei dati :
- riguarda dati raccolti e detenuti
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
- si tratta di esecuzione di
obblighi derivanti dalla stipulazione di un contratto di
cui l’interessato è parte o di adempimenti di obblighi legali
in genere;
- si riferisce a dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
pubblicamente;
- è finalizzato unicamente a scopi
di ricerca scientifica e di statistica ed è effettuato nel
rispetto dei codici di deontologia;
- è svolto nell’ambito
dell’esercizio della professione di giornalista e per
l’esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- è essenziale per la salvaguardia
della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di
un terzo, nel caso in cui il primo non possa prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere;
- è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive, o, comunque,
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro svolgimento;
- è necessario nei casi indicati
dal Garante, sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse dell’interessato.
Definizioni per comprendere
Vi segnaliamo alcuni incarichi
professionali, ricorrenti nel trattamento dei dati personali, con le
relative definizioni per sapere a chi rivolgersi e per chiedere cosa.
Garante per la
protezione dei dati
Il Garante si configura
come libera autorità amministrativa indipendente di alta vigilanza (Authority)
che “opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione”. I compiti attribuiti al Garante sono sostanzialmente
relativi all’istituzione di un registro generale del trattamento dei
dati sulla base delle notificazioni ricevute, al controllo dei
trattamenti e agli interventi per la tutela delle disposizioni di legge
in materia.
Titolare
E’ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, cui
competono le decisioni in ordine alle finalità alle modalità del
trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Responsabile
La nomina del “responsabile” è effettuata dal “titolare” fra i
soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano
idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni introdotte dalla
legge 196/03, anche per ciò che riguarda la sicurezza. L’investitura
avviene con atto di nomina in cui sono indicati i compiti assegnati e
dove viene evidenziato che allo stesso spetta l’evasione delle domande
dirette all’esercizio dei diritti di accesso, rettifica, integrazione
ed eventuale cancellazione dei dati personali.
Incaricato
E’ il funzionario destinato a compiere tutte le operazioni di gestione
dei dati. La nomina dell’“incaricato” è effettuata dal
“responsabile” con atto di nomina, in cui sono fissati i compiti
relativi al corretto trattamento dei dati e alla loro raccolta,
aggiornata e custodita, in ambiente caratterizzato da riservatezza.
|