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REGOLAMENTO
TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
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DELIBERAZIONE
N° 3 DEL 30/01/2006
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
SINDACO:
Introduce l’argomento, illustrando il contenuto dello schema di
deliberazione agli atti, conforme a quello predisposto dall’Anci ed
approvato dal Garante della protezione dei dati personali.
SINDACO:
Nessun Consigliere richiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione
e mette in votazione la proposta.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
CHE:
- gli
articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, di seguito “Codice”) stabiliscono che,
nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e
giudiziarî trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che
ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi;
- il
medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba
essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22
del Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
a) trattino
i soli dati sensibili e giudiziarî indispensabili per le relative
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa;
b) raccolgano
detti dati, di regola, presso l'interessato;
c) verifichino
periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziarî, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
d)
trattino
i dati sensibili e giudiziarî contenuti in elenchi, registri o banche
di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di
cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre
soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è
autorizzato ad accedervi;
e) conservino
i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non
richiedono il loro utilizzo;
- sempre
ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve
avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al
parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g);
- il
parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere
fornito anche su “schemi tipo”;
- l'art.
20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra
venga aggiornata e integrata periodicamente;
VISTE
le restanti disposizioni del Codice;
CONSIDERATO
che possono spiegare effetti maggiormente significativi per
l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché
interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente
automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni
e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con
altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo
titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;
RITENUTO
di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento
alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente
significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in
particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di
dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni
sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento,
di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;
RITENUTO,
altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che
questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità
di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco,
cancellazione e distruzione);
CONSIDERATO
che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato
verificato il rispetto dei principî e delle garanzie previste dall'art. 22
del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati sensibili e giudiziarî utilizzati rispetto
alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette
operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse
pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative
idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta,
all'indicazione scritta dei motivi;
VISTO
il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati
personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);
VERIFICATA
la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi
la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;
CONSIDERATA
la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione
nell'ambito della comunità locale, attraverso la pubblicazione all'albo
pretorio e nel sito Internet del Comune;
RILEVATO
che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio
comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile,
eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua
diffusione;
Con
i seguenti voti, acquisiti in
forma palese:
-
Presenti:
13
-
Astenuti:
0
-
Votanti:
13
-
Voti
contrari: 0
-
Voti
favorevoli: 13
Su conforme proclamazione del Presidente,
D
E L I B E R A
1. Di
approvare, così come di fatto approva, l’allegato Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziarî, che forma parte integrante
e sostanziale del presente deliberato;
2. Di
inviare copia della presente, per quanto possa necessitare,
all’Autorità Garante della protezione dei dati personali.
SINDACO:
Stante la necessità di dare urgente esecuzione alla deliberazione di
cui sopra, propone dichiararne l’immediata eseguibilità;
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Dato
atto di quanto sopra;
Visto
l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Visti
gli allegati pareri favorevoli;
Con
i seguenti voti, acquisiti in forma palese:
-
Presenti:
13
-
Astenuti:
0
-
Votanti:
13
-
Voti
contrari: 0
-
Voti
favorevoli: 13
Su
conforme proclamazione del Presidente,
DELIBERA
Di
dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile.
REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (.doc)
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