REGOLAMENTO TRATTAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

 DELIBERAZIONE N° 3 DEL 30/01/2006  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

SINDACO: Introduce l’argomento, illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti, conforme a quello predisposto dall’Anci ed approvato dal Garante della protezione dei dati personali.

SINDACO: Nessun Consigliere richiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

  • gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (recante “Codice in materia di protezione  dei dati personali”, di seguito “Codice”) stabiliscono che, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziarî trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
  • il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:

a)  trattino i soli dati sensibili e giudiziarî indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;

b)  raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;

c)  verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziarî, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d)  trattino i dati sensibili e giudiziarî contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e)  conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;

  • sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
  • il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su “schemi tipo”;
  • l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questo Comune, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, di comunicazione a terzi, nonché di diffusione;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Comune deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principî e delle garanzie previste dall'art. 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziarî utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

VERIFICATA la rispondenza del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per  la sua diffusione;  

Con i seguenti voti, acquisiti  in forma palese:

  • Presenti: 13

  • Astenuti: 0

  • Votanti: 13

  • Voti contrari: 0

  • Voti favorevoli: 13

Su conforme proclamazione del Presidente,

D E L I B E R A

1. Di approvare, così come di fatto approva, l’allegato Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziarî, che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2. Di inviare copia della presente, per quanto possa necessitare, all’Autorità Garante della protezione dei dati personali.

SINDACO: Stante la necessità di dare urgente esecuzione alla deliberazione di cui sopra, propone dichiararne l’immediata eseguibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto di quanto sopra;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli allegati pareri favorevoli;

Con i seguenti voti, acquisiti in forma palese:

  • Presenti: 13

  • Astenuti: 0

  • Votanti: 13

  • Voti contrari: 0

  • Voti favorevoli: 13

Su conforme proclamazione del Presidente,  

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile.


REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (.doc)


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