INDICE
ELEMENTI
COSTITUTIVI
Art.
1 -
Principi fondamentali
Art.
2 -
Finalità
Art.
3 -
Programmazione socio-economiche e territoriali
Art.
4 -
Territorio e sede comunale
Art.
5 -
Albo Pretorio
Art.
6 -
Stemma e gonfalone
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE E STRUTTURALE
Titolo
I
ORGANI
ELETTIVI E GIUNTA
Art.
7 -
Organi
Art.
8 -
Consiglio Comunale
Art.
9 -
Competenze ed attribuzioni
Art.
10 -
Convocazione
Art.
11 -
Validità delle sedute e sistemi di votazione
Art.
12 -
Verbalizzazione delle sedute
Art.
13 -
Pubblicazione delle deliberazioni
Art.
14 -
Commissioni
Art.
15 -
Consiglieri
Art.
16 -
Diritti e doveri dei Consiglieri
Art.
17 -
Astensione e decadenza dei Consiglieri
Art.
18 -
Gruppi consiliari
Art.
19 -
Sindaco
Art.
20 -
Attribuzioni di amministrazione
Art.
21 -
Attribuzioni di vigilanza
Art.
22 -
Attribuzioni di organizzazione
Art.
23 -
Vicesindaco
Art.
24 -
Giunta Comunale
Art.
25 -
Elezione e prerogative
Art.
26 -
Composizione
Art.
27 -
Funzionamento della Giunta
Art.
28 -
Attribuzioni
Art.
29 -
Deliberazioni della Giunta
Titolo
II
ORGANI
BUROCRATICI ED UFFICI
Art.
30 -
Organizzazione degli uffici e servizi
Art.
31 -
Personale
Art.
32 -
Funzioni Direttive
Art.
33 -
Conferenza dei Responsabili delle aree organizzative
Art.
34 -
Segretario Comunale
Art.
35 -
Vicesegretario
Art.
36 -
Direttore Generale
Titolo
III
SERVIZI
Art.
37 -
Forme di gestione
Art.
38 -
Gestione in economia
Art.
39 -
Azienda speciale
Art.
40 -
Istituzione
Art.
41 -
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Titolo
IV
CONTROLLO
INTERNO
Art.
42 -
Principi e criteri
Art.
43 -
Collegio dei Revisori – Composizione e nomina – Svolgimento
delle funzioni
Art.
44 -
Principio di cooperazione
Art.
45 -
Convenzioni
Art.
46 -
Consorzi
Art.
47 -
Unione di Comuni
Titolo
V
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
Art.
48 -
Partecipazione
Capo
I
Iniziativa
politica e amministrativa
Art.
49 -
Interventi nel procedimento amministrativo – Azione popolare
Art.
50 -
Istanze
Art.
51 -
Petizioni
Art.
52 -
Proposte
Capo
II
Associazionismo
e partecipazione
Art.
53 -
Principi generali
Art.
54 -
Associazioni
Art.
55 -
Organismi di partecipazione
Art.
56 -
Incentivazione
Art.
57 -
Partecipazione alle commissioni
Capo
III
Referendum
– Diritti di accesso
Art.
58 -
Referendum
Art.
59 -
Diritto di accesso
Art.
60 -
Diritto di informazione
Capo
IV
Difensore
Civico
Art.
61 -
Nomina
Art.
62 -
Incompatibilità e decadenza
Art.
63 -
Mezzi e prerogative
Art.
64 -
Rapporti con il Consiglio
Art.
65 -
Indennità di funzione
Titolo
VI
GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’
Capo
I
La
programmazione finanziaria
Art.
66 -
La programmazione di bilancio
Art.
67 -
Il programma dei lavori pubblici e degli investimenti
Capo
II
L’autonomia
finanziaria
Art.
68 -
Le risorse per la gestione corrente
Art.
69 -
Le risorse per gli investimenti
Capo
III
La
conservazione e gestione del patrimonio
Art.
70 -
La gestione del patrimonio
Capo
IV
Appalti
e contratti
Art.
71 -
Procedure negoziali
Capo
V
Tesoreria
e concessionario della riscossione
Art.
72 -
Tesoreria e riscossione delle entrate
Titolo
VII
FUNZIONE
NORMATIVA
Art.
73 -
Statuto
Art.
74 -
Regolamenti
Art.
75 -
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art.
76 -
Ordinanze
Art.
77 -
Entrata in vigore – Adeguamento regolamenti
ELEMENTI
COSTITUTIVI
ART.
1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
La comunità di Macherio è ente autonomo locale il quale ha
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e
della legge generale dello Stato, con particolare riferimento al
TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in seguito denominato
più semplicemente anche come TUEL. Il
Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell’ambito dello Statuto e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
2.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli
istituti di cui al presente Statuto.
ART.
2 - FINALITA'
1.
Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della
propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile,
sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2.
Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e
principi:
a)
nell'ambito delle sue competenze il Comune concorre a garantire
il diritto alla vita, il diritto alla salute, attua idonei strumenti
per renderli effettivi, con particolare riguardo alla tutela della
salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, alla
tutela della maternità e della prima infanzia;
b)
opera per l'attuazione del servizio di assistenza sociale e di
tutela attiva della persona, con speciale riferimento agli anziani, ai
minori, agli inabili ed invalidi (emarginati nuova povertà);
c)
tutela, conserva e difende l'ambiente, attuando piani per la
difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di
inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio
storico e culturale garantendone il godimento da parte della
collettività (per una maggiore qualità della vita);
d)
promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume e di
tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed
il turismo sociale e giovanile.
Per
il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione
di Enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive,
promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne
assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
I
modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno
disciplinati dal Regolamento.
e)
favorisce il superamento degli squilibri economici, sociali e
territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
f)
attua la promozione della funzione sociale dell'iniziativa
economica, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
economico e di cooperazione;
g)
sviluppa rapporti con le comunità locali e di altre nazioni
per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e cooperazione, in
conformità alla legislazione nazionale.
Partecipa
altresì a forme di solidarietà economico-sociale in caso di
rilevanti eventi calamitosi.
ART.
3 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICHE E TERRITORIALI
1.
In conformità a quanto disposto dall'art. 4 del TUEL,
il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione.
2.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della
Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
ART.
4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1.
La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e
dalle Frazioni Pedresse e Bareggia, storicamente riconosciute dalla
comunità.
2.
Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,21 confinante
con i Comuni di Biassono, Lissone, Sovico, Triuggio e Lesmo.
3.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, in
Via Guido Visconti N. 39.
4.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nei locali
comunali a ciò destinati in via continuativa. In casi particolari, le
stesse potranno tenersi in altri luoghi, purché situati sul
territorio comunale.
5.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o
della sede municipale può essere disposta dal Consiglio previa
consultazione popolare.
ART.
5 - ALBO PRETORIO
1.
Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito
spazio da destinare all’“Albo Pretorio”, per la pubblicazione
degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
2.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di
lettura.
3.
Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne
certifica l'avvenuta pubblicazione.
ART.
6 – STEMMA E GONFALONE
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome
“COMUNE DI MACHERIO”, con lo stemma concesso con D.P.R.
25.06.1952.
2.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,
accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella
foggia autorizzata con D.P.R. in data 25.06.1952.
3.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, sono vietati.
4.
L'appartenenza alla comunità è simbolicamente espressa dalla
bandiera nazionale e regionale che vengono esposte nei modi e
circostanze stabilite dalle vigenti disposizioni.
5.
In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale saranno
esposte, all’esterno dell’edificio nel quale sarà tenuta la
seduta, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione
Europea.
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE E STRUTTURALE
Titolo
I – ORGANI ELETTIVI E GIUNTA
ART.
7 - ORGANI
1.
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
ART.
8 – CONSIGLIO COMUNALE
1.
Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità,
determina l’indirizzo, esercita il controllo politico-amministrativo
ed assicura le funzioni secondo le competenze e le attribuzioni di cui
all’articolo successivo. Esso non può delegare ad altri organi le
sue funzioni.
ART.
9 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1.
Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2.
Il Consiglio Comunale ha competenza limitata agli atti
fondamentali elencati dall'art. 42 del TUEL, nonché a quelli
stabiliti da altre norme di legge. Al Consiglio Comunale compete
inoltre la nomina dei propri rappresentanti quando la legge preveda la
rappresentanza della minoranza.
3.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon
andamento e l'imparzialità.
4.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e
gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e statale.
5.
Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli
obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6.
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ART.
10 – CONVOCAZIONE
1.
Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne assume la
presidenza, secondo le norme previste nel presente Statuto e nel
regolamento.
2.
Il Sindaco assicura un’adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al Consiglio comunale.
3.
L'ordine del giorno è comunicato con avviso scritto ai
consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta.
4.
I relativi atti saranno depositati in visione almeno cinque
giorni prima della seduta.
5.
Le convocazioni d'urgenza potranno avvenire con preavviso di 24
ore.
6.
Gli adempimenti di convocazione, in caso di assenza,
dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti
dal Vice Sindaco.
7.
La presidenza delle sedute del Consiglio, nei casi di cui al
comma precedente, è assunta dal Vice Sindaco o dall’Assessore che
lo sostituisce, purché rivestano la carica di Consigliere Comunale.
In difetto, la presidenza sarà assunta dal Consigliere anziano.
8.
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e
deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione per la
trattazione, tra l’altro, dei seguenti argomenti:
a)
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale;
b)
comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta
Comunale;
c)
giuramento del Sindaco.
In
caso di inosservanza da parte del Sindaco dell’obbligo di
convocazione della prima seduta del Consiglio, provvede, in via
sostitutiva, il Prefetto.
9.
Entro la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alle
elezioni, da tenersi entro i successivi venti giorni, il Sindaco,
sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato.
Il Consiglio
discute ed approva tali linee programmatiche.
Le linee
programmatiche saranno verificate ed adeguate almeno una volta
l’anno in sede di approvazione dei bilanci di previsione di
competenza, con la stessa delibera che approva il bilancio.
ART.
11 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E SISTEMI DI VOTAZIONE
1.
Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato,
nell’ambito dei criteri previsti nel presente Statuto, dal
Regolamento.
2.
Le sedute di prima convocazione del Consiglio Comunale sono
valide quando interviene almeno la metà dei Consiglieri, compreso il
Sindaco.
3.
Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata
quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi
per i quali la legge o il presente statuto ed il regolamento prevedono
una diversa maggioranza.
4.
Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione
palese.
5.
Il consiglio comunale delibera a scrutinio segreto quando si
tratti di deliberazioni concernenti persone nel solo caso si tratti di
discutere sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta. Può altresì decidere di assumere una
determinata deliberazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal
regolamento.
6.
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso per
il quale è prevista obbligatoriamente la votazione a scrutinio
segreto, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta
privata.
7.
Il regolamento stabilirà le modalità per tutti i sistemi e
tipi di votazione.
ART.
12 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
1.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle
sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario
comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
2.
Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio
comunale salvo quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
In
tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del
Consiglio nominato dal presidente.
3.
In casi eccezionali, derivanti dalla impossibilità di
sostituzione del segretario comunale, il consiglio comunale può
scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario
facendone espressa menzione nel verbale.
4.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal
segretario.
ART.
13 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
1.
Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.
Le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134,
ultimo comma, del TUEL.
ART.
14 – COMMISSIONI
1.
Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno,
commissioni consiliari consultive permanenti, temporanee o speciali.
2.
Il Consiglio Comunale può costituire, altresì, nel proprio
seno, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia e, a
maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine
sull’attività dell’Amministrazione.
3.
La presidenza delle commissioni di cui al comma precedente, sarà
attribuita alle opposizioni.
4.
Il regolamento disciplina il funzionamento e la composizione
delle commissioni, salvaguardando la rappresentanza di ogni gruppo
consiliare.
ART.
15 – CONSIGLIERI
1.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo
di mandato, con piena libertà di opinione e di voto che esprimono sui
provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal
consigliere che ha riportato il maggior numero di voti risultanti
dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista e, a parità,
il più anziano di età.
3.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio
Comunale a norma dell’art. 141, comma 1°, del TUEL.
ART.
16 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono
disciplinati dal regolamento.
2.
Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure e modalità
stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
ha diritto di:
a)
formulare proposte su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del consiglio;
b)
presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze ed istanze di
sindacato ispettivo;
c)
far constare nel verbale il suo voto e i motivi che lo hanno
determinato, con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Il Sindaco o gli
Assessori rispondono agli atti di cui alla lettera b) secondo le
modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3.
Ogni consigliere comunale, nel rispetto della disciplina e
della procedura stabilite dal regolamento comunale, ha diritto di
ottenere dagli uffici informazioni e copia di atti e documenti utili
all'espletamento del proprio mandato, sempre che non si tratti di atti
ed informazioni di natura riservata.
4.
Ogni consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
5.
L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti,
che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla
acquisizione dei pareri previsti dalla legge, salvo che non si tratti
di mero atto di indirizzo.
6.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel
territorio comunale. In difetto, si considererà domiciliato, per
tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune.
7.
Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la
partecipazione a sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari
nella misura prevista dalla legge. L’incremento o la diminuzione
della misura di legge sono decise con deliberazione del Consiglio
Comunale.
ART.
17 - ASTENSIONE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI
1.
Il comportamento dei consiglieri, nell’esercizio delle
proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al
principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della
distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli
amministratori degli Enti locali e quelle proprie dei Responsabili
delle rispettive amministrazioni.
2.
I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri
o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o
affini fino al quarto grado.
3.
Si astengono pure dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od
appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla
loro amministrazione o tutela.
4.
I Consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino ai
lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per almeno tre sedute
consecutive. Il procedimento di decadenza viene avviato dal Consiglio
comunale, su istanza anche di un Consigliere, con apposita
deliberazione da notificarsi al Consigliere interessato.
Il
Consigliere dovrà avere almeno 15 giorni di tempo dalla notifica per
inviare al Consiglio stesso, in persona del proprio Presidente,
le sue deduzioni.
Decorso
il termine assegnato, il Consiglio, nella seduta immediatamente
successiva alla scadenza del suddetto termine, deciderà
definitivamente dichiarando la decadenza o disponendo
l’archiviazione del procedimento.
ART.
18 – GRUPPI CONSILIARI
1.
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario
comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non
componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti
per ogni lista, esclusi i candidati sindaci.
2.
E' istituita la conferenza dei capigruppo, convocata dal
Sindaco anche su richiesta di un singolo capogruppo. Le relative
attribuzioni e modalità di convocazione saranno stabilite dal
regolamento.
ART.
19 – SINDACO
1.
Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del
Comune, ha la rappresentanza generale, legale ed istituzionale,
dell’Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all'esecuzione degli atti. La rappresentanza
legale può essere delegata, con atto a contenuto generale o
particolare, a favore del Segretario Comunale e/o Direttore Generale
o dei Responsabili di Settori o Servizi; la rappresentanza
istituzionale (partecipazione a manifestazioni civili e religiose,…)
può essere delegata, in identico modo, a favor