LO STATUTO DEL COMUNE DI MACHERIO


 

INDICE

 

ELEMENTI COSTITUTIVI

 

Art.       1 -            Principi fondamentali

Art.       2 -            Finalità

Art.       3 -            Programmazione socio-economiche e territoriali

Art.       4 -            Territorio e sede comunale

Art.      5 -            Albo Pretorio

Art.      6 -            Stemma e gonfalone

 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E STRUTTURALE

 

Titolo I

 

ORGANI ELETTIVI E GIUNTA

 

Art.        7 -            Organi

Art.        8 -             Consiglio Comunale

Art.        9 -            Competenze ed attribuzioni

Art.      10 -            Convocazione

Art.      11 -            Validità delle sedute e sistemi di votazione

Art.      12 -            Verbalizzazione delle sedute

Art.      13 -            Pubblicazione delle deliberazioni

Art.      14 -            Commissioni

Art.      15 -            Consiglieri

Art.      16 -            Diritti e doveri dei Consiglieri

Art.      17 -            Astensione e decadenza dei Consiglieri

Art.      18 -            Gruppi consiliari

Art.      19 -            Sindaco

Art.      20 -            Attribuzioni di amministrazione

Art.      21 -            Attribuzioni di vigilanza

Art.      22 -            Attribuzioni di organizzazione

Art.      23 -            Vicesindaco

Art.      24 -            Giunta Comunale

Art.      25 -            Elezione e prerogative

Art.      26 -            Composizione

Art.      27 -            Funzionamento della Giunta

Art.      28 -            Attribuzioni

Art.      29 -            Deliberazioni della Giunta

 

Titolo II

 

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

                                                  

Art.      30 -            Organizzazione degli uffici e servizi

Art.      31 -            Personale

Art.      32 -            Funzioni Direttive

Art.      33 -            Conferenza dei Responsabili delle aree organizzative

Art.      34 -            Segretario Comunale

Art.      35 -            Vicesegretario

Art.      36 -            Direttore Generale

 

Titolo III

 

SERVIZI

 

Art.      37 -            Forme di gestione

Art.      38 -            Gestione in economia

Art.      39 -            Azienda speciale

Art.      40 -            Istituzione

Art.      41 -            Gestione associata dei servizi e delle funzioni

           

Titolo IV

 

CONTROLLO INTERNO

 

Art.      42 -            Principi e criteri

Art.      43 -            Collegio dei Revisori – Composizione e nomina – Svolgimento delle funzioni

Art.      44 -            Principio di cooperazione

Art.      45 -            Convenzioni

Art.      46 -            Consorzi

Art.      47 -            Unione di Comuni

 

Titolo V

 

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

Art.      48 -            Partecipazione

 

Capo I

 

Iniziativa politica e amministrativa

 

Art.      49 -            Interventi nel procedimento amministrativo – Azione popolare

Art.      50 -            Istanze

Art.      51 -            Petizioni

Art.      52 -            Proposte

 

Capo II

 

Associazionismo e partecipazione

 

Art.      53 -            Principi generali

Art.      54 -            Associazioni

Art.      55 -            Organismi di partecipazione

Art.      56 -            Incentivazione

Art.      57 -            Partecipazione alle commissioni

 

Capo III

 

Referendum – Diritti di accesso

 

Art.      58 -            Referendum

Art.      59 -            Diritto di accesso

Art.      60 -            Diritto di informazione

 

Capo IV

 

Difensore Civico

 

Art.      61 -            Nomina

Art.      62 -            Incompatibilità e decadenza

Art.      63 -            Mezzi e prerogative

Art.      64 -            Rapporti con il Consiglio

Art.      65 -            Indennità di funzione

 

Titolo VI

 

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’

 

Capo I

 

La programmazione finanziaria

 

Art.      66 -            La programmazione di bilancio

Art.      67 -            Il programma dei lavori pubblici e degli investimenti

 

Capo II

 

L’autonomia finanziaria

 

Art.      68 -            Le risorse per la gestione corrente

Art.      69 -            Le risorse per gli investimenti

 

Capo III

 

La conservazione e gestione del patrimonio

 

Art.      70 -            La gestione del patrimonio

 

Capo IV

 

Appalti e contratti

 

Art.      71 -            Procedure negoziali

 

Capo V

 

Tesoreria e concessionario della riscossione

 

Art.      72 -            Tesoreria e riscossione delle entrate

 

 

 

 

Titolo VII

 

FUNZIONE NORMATIVA

 

Art.      73 -            Statuto

Art.      74 -            Regolamenti

Art.      75 -            Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

Art.      76 -            Ordinanze

Art.      77 -            Entrata in vigore – Adeguamento regolamenti


 

ELEMENTI COSTITUTIVI

 

 

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

 

1.         La comunità di Macherio è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato, con particolare riferimento al TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in seguito denominato più semplicemente anche come TUEL. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello Statuto e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

 

2.            L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

 

 

ART. 2 - FINALITA'

 

1.         Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

 

2.         Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)      nell'ambito delle sue competenze il Comune concorre a garantire il diritto alla vita, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderli effettivi, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia;

b)      opera per l'attuazione del servizio di assistenza sociale e di tutela attiva della persona, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi (emarginati nuova povertà);

c)      tutela, conserva e difende l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico e culturale garantendone il godimento da parte della collettività (per una maggiore qualità della vita);

d)      promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento.

e)      favorisce il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

f)        attua la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

g)      sviluppa rapporti con le comunità locali e di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale.

Partecipa altresì a forme di solidarietà economico-sociale in caso di rilevanti eventi calamitosi.

 

 

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICHE E TERRITORIALI

 

1.         In conformità a quanto disposto dall'art. 4 del TUEL, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.         Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

 

 

ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

 

1.         La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e dalle Frazioni Pedresse e Bareggia, storicamente riconosciute dalla comunità.

 

2.         Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,21 confinante con i Comuni di Biassono, Lissone, Sovico, Triuggio e Lesmo.

 

3.         Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, in Via Guido Visconti N. 39.

 

4.         Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nei locali comunali a ciò destinati in via continuativa. In casi particolari, le stesse potranno tenersi in altri luoghi, purché situati sul territorio comunale.

 

5.         La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede municipale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

 

 

ART. 5 - ALBO PRETORIO

 

1.         Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all’“Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

2.         La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e  la facilità di lettura.

 

3.         Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

 

 

 

ART. 6 – STEMMA E GONFALONE

 

1.         Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “COMUNE DI MACHERIO”, con lo stemma concesso con D.P.R. 25.06.1952.

 

2.         Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 25.06.1952.

 

3.         L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

 

4.                L'appartenenza alla comunità è simbolicamente espressa dalla bandiera nazionale e regionale che vengono esposte nei modi e circostanze stabilite dalle vigenti disposizioni.

 

5.                In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale saranno esposte, all’esterno dell’edificio nel quale sarà tenuta la seduta, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione Europea.

 

 

 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE E STRUTTURALE

 

Titolo I – ORGANI ELETTIVI E GIUNTA

 

 

ART. 7 - ORGANI

 

1.         Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.

 

 

ART. 8 – CONSIGLIO COMUNALE

 

1.         Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo, esercita il controllo politico-amministrativo ed assicura le funzioni secondo le competenze e le attribuzioni di cui all’articolo successivo. Esso non può delegare ad altri organi le sue funzioni.

 

 

ART. 9 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

 

1.         Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

 

2.         Il Consiglio Comunale ha competenza limitata agli atti fondamentali elencati dall'art. 42 del TUEL, nonché a quelli stabiliti da altre norme di legge. Al Consiglio Comunale compete inoltre la nomina dei propri rappresentanti quando la legge preveda la rappresentanza della minoranza.

 

3.            Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

 

4.            Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

 

5.         Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

 

6.         Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

 

ART. 10 – CONVOCAZIONE

 

1.         Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne assume la presidenza, secondo le norme previste nel presente Statuto e nel regolamento.

 

2.         Il Sindaco assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

 

3.            L'ordine del giorno è comunicato con avviso scritto ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta.

 

4.                  I relativi atti saranno depositati in visione almeno cinque giorni prima della seduta.

5.                              Le convocazioni d'urgenza potranno avvenire con preavviso di 24 ore.

 

6.         Gli adempimenti di convocazione, in caso di assenza, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal Vice Sindaco.

 

7.         La presidenza delle sedute del Consiglio, nei casi di cui al comma precedente, è assunta dal Vice Sindaco o dall’Assessore che lo sostituisce, purché rivestano la carica di Consigliere Comunale. In difetto, la presidenza sarà assunta dal Consigliere anziano.

 

8.         La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione per la trattazione, tra l’altro, dei seguenti argomenti:

a)      convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale;

b)      comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta Comunale;

c)      giuramento del Sindaco.

In caso di inosservanza da parte del Sindaco dell’obbligo di convocazione della prima seduta del Consiglio, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

 

9.         Entro la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, da tenersi entro i successivi venti giorni, il Sindaco,  sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio discute ed approva tali linee programmatiche.

Le linee programmatiche saranno verificate ed adeguate almeno una volta l’anno in sede di approvazione dei bilanci di previsione di competenza, con la stessa delibera che approva il bilancio.

 

 

ART. 11 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E SISTEMI DI VOTAZIONE

 

1.         Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato, nell’ambito dei criteri previsti nel presente Statuto, dal Regolamento.

 

2.         Le sedute di prima convocazione del Consiglio Comunale sono valide quando interviene almeno la metà dei Consiglieri, compreso il Sindaco.

 

3.         Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto ed il regolamento prevedono una diversa maggioranza.

 

4.         Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese.

 

5.         Il consiglio comunale delibera a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone nel solo caso si tratti di discutere sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Può altresì decidere di assumere una determinata deliberazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal regolamento.

 

6.         Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso per il quale è prevista obbligatoriamente la votazione a scrutinio segreto, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

 

7.         Il regolamento stabilirà le modalità per tutti i sistemi e tipi di votazione.

 

 

 

ART. 12 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

 

1.            L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.

 

2.         Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio comunale salvo quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.

In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio nominato dal presidente.

 

3.         In casi eccezionali, derivanti dalla impossibilità di sostituzione del segretario comunale, il consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario facendone espressa menzione nel verbale.

 

4.         I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

 

 

ART. 13 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

 

1.         Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

 

2.         Le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del TUEL.

 

 

ART. 14 – COMMISSIONI

 

1.         Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno, commissioni consiliari consultive permanenti, temporanee o speciali.

 

2.         Il Consiglio Comunale può costituire, altresì, nel proprio seno, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia e, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.

 

3.         La presidenza delle commissioni di cui al comma precedente, sarà attribuita alle opposizioni.

 

4.         Il regolamento disciplina il funzionamento e la composizione delle commissioni, salvaguardando la rappresentanza di ogni gruppo consiliare.

 

 

ART. 15 – CONSIGLIERI

 

1.         La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

 

2.         Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato il maggior numero di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista e, a parità, il più anziano di età.

3.         Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell’art. 141, comma 1°, del TUEL.

 

 

ART. 16 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

 

1.         Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

 

2.         Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure e modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, ha diritto di:

a)      formulare proposte su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;

b)      presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze ed istanze di sindacato ispettivo;

c)      far constare nel verbale il suo voto e i motivi che lo hanno determinato, con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Il Sindaco o gli Assessori rispondono agli atti di cui alla lettera b) secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

 

3.         Ogni consigliere comunale, nel rispetto della disciplina e della procedura stabilite dal regolamento comunale, ha diritto di ottenere dagli uffici informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, sempre che non si tratti di atti ed informazioni di natura riservata.

 

4.         Ogni consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

 

5.            L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge, salvo che non si tratti di mero atto di indirizzo.

 

6.         Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. In difetto, si considererà domiciliato, per tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune.

 

7.         Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari nella misura prevista dalla legge. L’incremento o la diminuzione della misura di legge sono decise con deliberazione del Consiglio Comunale.

 

 

ART. 17 - ASTENSIONE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI

 

1.         Il comportamento dei consiglieri, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori degli Enti locali e quelle proprie dei Responsabili delle rispettive amministrazioni.

 

2.         I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

 

3.         Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

 

4.         I Consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per almeno tre sedute consecutive. Il procedimento di decadenza viene avviato dal Consiglio comunale, su istanza anche di un Consigliere, con apposita deliberazione da notificarsi al Consigliere interessato.

Il Consigliere dovrà avere almeno 15 giorni di tempo dalla notifica per inviare al Consiglio stesso, in persona del proprio Presidente,  le sue deduzioni.

Decorso il termine assegnato, il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del suddetto termine, deciderà definitivamente dichiarando la decadenza o disponendo l’archiviazione del procedimento.

 

 

ART. 18 – GRUPPI CONSILIARI

 

1.         I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, esclusi i candidati sindaci.

 

2.         E' istituita la conferenza dei capigruppo, convocata dal Sindaco anche su richiesta di un singolo capogruppo. Le relative attribuzioni e modalità di convocazione saranno stabilite dal regolamento.

 

 

ART. 19 – SINDACO

 

1.         Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha la rappresentanza generale, legale ed istituzionale, dell’Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. La rappresentanza legale può essere delegata, con atto a contenuto generale o particolare, a favore del Segretario Comunale e/o Direttore Generale  o dei Responsabili di Settori o Servizi; la rappresentanza istituzionale (partecipazione a manifestazioni civili e religiose,…) può essere delegata, in identico modo, a favor