INDICE
ELEMENTI
COSTITUTIVI
Art.
1 -
Principi fondamentali
Art.
2 -
Finalità
Art.
3 -
Programmazione socio-economiche e territoriali
Art.
4 -
Territorio e sede comunale
Art.
5 -
Albo Pretorio
Art.
6 -
Stemma e gonfalone
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE E STRUTTURALE
Titolo
I
ORGANI
ELETTIVI E GIUNTA
Art.
7 -
Organi
Art.
8 -
Consiglio Comunale
Art.
9 -
Competenze ed attribuzioni
Art.
10 -
Convocazione
Art.
11 -
Validità delle sedute e sistemi di votazione
Art.
12 -
Verbalizzazione delle sedute
Art.
13 -
Pubblicazione delle deliberazioni
Art.
14 -
Commissioni
Art.
15 -
Consiglieri
Art.
16 -
Diritti e doveri dei Consiglieri
Art.
17 -
Astensione e decadenza dei Consiglieri
Art.
18 -
Gruppi consiliari
Art.
19 -
Sindaco
Art.
20 -
Attribuzioni di amministrazione
Art.
21 -
Attribuzioni di vigilanza
Art.
22 -
Attribuzioni di organizzazione
Art.
23 -
Vicesindaco
Art.
24 -
Giunta Comunale
Art.
25 -
Elezione e prerogative
Art.
26 -
Composizione
Art.
27 -
Funzionamento della Giunta
Art.
28 -
Attribuzioni
Art.
29 -
Deliberazioni della Giunta
Titolo
II
ORGANI
BUROCRATICI ED UFFICI
Art.
30 -
Organizzazione degli uffici e servizi
Art.
31 -
Personale
Art.
32 -
Funzioni Direttive
Art.
33 -
Conferenza dei Responsabili delle aree organizzative
Art.
34 -
Segretario Comunale
Art.
35 -
Vicesegretario
Art.
36 -
Direttore Generale
Titolo
III
SERVIZI
Art.
37 -
Forme di gestione
Art.
38 -
Gestione in economia
Art.
39 -
Azienda speciale
Art.
40 -
Istituzione
Art.
41 -
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Titolo
IV
CONTROLLO
INTERNO
Art.
42 -
Principi e criteri
Art.
43 -
Collegio dei Revisori – Composizione e nomina – Svolgimento
delle funzioni
Art.
44 -
Principio di cooperazione
Art.
45 -
Convenzioni
Art.
46 -
Consorzi
Art.
47 -
Unione di Comuni
Titolo
V
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
Art.
48 -
Partecipazione
Capo
I
Iniziativa
politica e amministrativa
Art.
49 -
Interventi nel procedimento amministrativo – Azione popolare
Art.
50 -
Istanze
Art.
51 -
Petizioni
Art.
52 -
Proposte
Capo
II
Associazionismo
e partecipazione
Art.
53 -
Principi generali
Art.
54 -
Associazioni
Art.
55 -
Organismi di partecipazione
Art.
56 -
Incentivazione
Art.
57 -
Partecipazione alle commissioni
Capo
III
Referendum
– Diritti di accesso
Art.
58 -
Referendum
Art.
59 -
Diritto di accesso
Art.
60 -
Diritto di informazione
Capo
IV
Difensore
Civico
Art.
61 -
Nomina
Art.
62 -
Incompatibilità e decadenza
Art.
63 -
Mezzi e prerogative
Art.
64 -
Rapporti con il Consiglio
Art.
65 -
Indennità di funzione
Titolo
VI
GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA’
Capo
I
La
programmazione finanziaria
Art.
66 -
La programmazione di bilancio
Art.
67 -
Il programma dei lavori pubblici e degli investimenti
Capo
II
L’autonomia
finanziaria
Art.
68 -
Le risorse per la gestione corrente
Art.
69 -
Le risorse per gli investimenti
Capo
III
La
conservazione e gestione del patrimonio
Art.
70 -
La gestione del patrimonio
Capo
IV
Appalti
e contratti
Art.
71 -
Procedure negoziali
Capo
V
Tesoreria
e concessionario della riscossione
Art.
72 -
Tesoreria e riscossione delle entrate
Titolo
VII
FUNZIONE
NORMATIVA
Art.
73 -
Statuto
Art.
74 -
Regolamenti
Art.
75 -
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art.
76 -
Ordinanze
Art.
77 -
Entrata in vigore – Adeguamento regolamenti
ELEMENTI
COSTITUTIVI
ART.
1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
1.
La comunità di Macherio è ente autonomo locale il quale ha
rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e
della legge generale dello Stato, con particolare riferimento al
TUEL, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in seguito denominato
più semplicemente anche come TUEL. Il
Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell’ambito dello Statuto e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica.
2.
L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli
istituti di cui al presente Statuto.
ART.
2 - FINALITA'
1.
Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della
propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile,
sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2.
Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e
principi:
a)
nell'ambito delle sue competenze il Comune concorre a garantire
il diritto alla vita, il diritto alla salute, attua idonei strumenti
per renderli effettivi, con particolare riguardo alla tutela della
salubrità e della sicurezza dell'ambiente, del posto di lavoro, alla
tutela della maternità e della prima infanzia;
b)
opera per l'attuazione del servizio di assistenza sociale e di
tutela attiva della persona, con speciale riferimento agli anziani, ai
minori, agli inabili ed invalidi (emarginati nuova povertà);
c)
tutela, conserva e difende l'ambiente, attuando piani per la
difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di
inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio
storico e culturale garantendone il godimento da parte della
collettività (per una maggiore qualità della vita);
d)
promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume e di
tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed
il turismo sociale e giovanile.
Per
il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione
di Enti, organismi, associazioni culturali, ricreative e sportive,
promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne
assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
I
modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno
disciplinati dal Regolamento.
e)
favorisce il superamento degli squilibri economici, sociali e
territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
f)
attua la promozione della funzione sociale dell'iniziativa
economica, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
economico e di cooperazione;
g)
sviluppa rapporti con le comunità locali e di altre nazioni
per scopi di conoscenza, di democrazia, di pace e cooperazione, in
conformità alla legislazione nazionale.
Partecipa
altresì a forme di solidarietà economico-sociale in caso di
rilevanti eventi calamitosi.
ART.
3 - PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICHE E TERRITORIALI
1.
In conformità a quanto disposto dall'art. 4 del TUEL,
il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli
strumenti della programmazione.
2.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi
contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della
Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
ART.
4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1.
La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo e
dalle Frazioni Pedresse e Bareggia, storicamente riconosciute dalla
comunità.
2.
Il territorio del Comune si estende per Kmq. 3,21 confinante
con i Comuni di Biassono, Lissone, Sovico, Triuggio e Lesmo.
3.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, in
Via Guido Visconti N. 39.
4.
Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nei locali
comunali a ciò destinati in via continuativa. In casi particolari, le
stesse potranno tenersi in altri luoghi, purché situati sul
territorio comunale.
5.
La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o
della sede municipale può essere disposta dal Consiglio previa
consultazione popolare.
ART.
5 - ALBO PRETORIO
1.
Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito
spazio da destinare all’“Albo Pretorio”, per la pubblicazione
degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai
regolamenti.
2.
La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità
e la facilità di
lettura.
3.
Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1
avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne
certifica l'avvenuta pubblicazione.
ART.
6 – STEMMA E GONFALONE
1.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome
“COMUNE DI MACHERIO”, con lo stemma concesso con D.P.R.
25.06.1952.
2.
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze,
accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella
foggia autorizzata con D.P.R. in data 25.06.1952.
3.
L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non
istituzionali, sono vietati.
4.
L'appartenenza alla comunità è simbolicamente espressa dalla
bandiera nazionale e regionale che vengono esposte nei modi e
circostanze stabilite dalle vigenti disposizioni.
5.
In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale saranno
esposte, all’esterno dell’edificio nel quale sarà tenuta la
seduta, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell’Unione
Europea.
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE E STRUTTURALE
Titolo
I – ORGANI ELETTIVI E GIUNTA
ART.
7 - ORGANI
1.
Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio ed il Sindaco.
ART.
8 – CONSIGLIO COMUNALE
1.
Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità,
determina l’indirizzo, esercita il controllo politico-amministrativo
ed assicura le funzioni secondo le competenze e le attribuzioni di cui
all’articolo successivo. Esso non può delegare ad altri organi le
sue funzioni.
ART.
9 – COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1.
Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze
previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai
principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel
presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2.
Il Consiglio Comunale ha competenza limitata agli atti
fondamentali elencati dall'art. 42 del TUEL, nonché a quelli
stabiliti da altre norme di legge. Al Consiglio Comunale compete
inoltre la nomina dei propri rappresentanti quando la legge preveda la
rappresentanza della minoranza.
3.
Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon
andamento e l'imparzialità.
4.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e
gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la
programmazione provinciale, regionale e statale.
5.
Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli
obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6.
Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ART.
10 – CONVOCAZIONE
1.
Il Consiglio è convocato dal Sindaco che ne assume la
presidenza, secondo le norme previste nel presente Statuto e nel
regolamento.
2.
Il Sindaco assicura un’adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte
al Consiglio comunale.
3.
L'ordine del giorno è comunicato con avviso scritto ai
consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta.
4.
I relativi atti saranno depositati in visione almeno cinque
giorni prima della seduta.
5.
Le convocazioni d'urgenza potranno avvenire con preavviso di 24
ore.
6.
Gli adempimenti di convocazione, in caso di assenza,
dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti
dal Vice Sindaco.
7.
La presidenza delle sedute del Consiglio, nei casi di cui al
comma precedente, è assunta dal Vice Sindaco o dall’Assessore che
lo sostituisce, purché rivestano la carica di Consigliere Comunale.
In difetto, la presidenza sarà assunta dal Consigliere anziano.
8.
La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e
deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione per la
trattazione, tra l’altro, dei seguenti argomenti:
a)
convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale;
b)
comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta
Comunale;
c)
giuramento del Sindaco.
In
caso di inosservanza da parte del Sindaco dell’obbligo di
convocazione della prima seduta del Consiglio, provvede, in via
sostitutiva, il Prefetto.
9.
Entro la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alle
elezioni, da tenersi entro i successivi venti giorni, il Sindaco,
sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le
linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del mandato.
Il Consiglio
discute ed approva tali linee programmatiche.
Le linee
programmatiche saranno verificate ed adeguate almeno una volta
l’anno in sede di approvazione dei bilanci di previsione di
competenza, con la stessa delibera che approva il bilancio.
ART.
11 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E SISTEMI DI VOTAZIONE
1.
Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato,
nell’ambito dei criteri previsti nel presente Statuto, dal
Regolamento.
2.
Le sedute di prima convocazione del Consiglio Comunale sono
valide quando interviene almeno la metà dei Consiglieri, compreso il
Sindaco.
3.
Ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata
quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi
per i quali la legge o il presente statuto ed il regolamento prevedono
una diversa maggioranza.
4.
Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con votazione
palese.
5.
Il consiglio comunale delibera a scrutinio segreto quando si
tratti di deliberazioni concernenti persone nel solo caso si tratti di
discutere sulle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta. Può altresì decidere di assumere una
determinata deliberazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal
regolamento.
6.
Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso per
il quale è prevista obbligatoriamente la votazione a scrutinio
segreto, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta
privata.
7.
Il regolamento stabilirà le modalità per tutti i sistemi e
tipi di votazione.
ART.
12 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE
1.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di
deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle
sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario
comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
2.
Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio
comunale salvo quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
In
tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del
Consiglio nominato dal presidente.
3.
In casi eccezionali, derivanti dalla impossibilità di
sostituzione del segretario comunale, il consiglio comunale può
scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario
facendone espressa menzione nel verbale.
4.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal
segretario.
ART.
13 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI
1.
Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2.
Le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134,
ultimo comma, del TUEL.
ART.
14 – COMMISSIONI
1.
Il Consiglio Comunale può istituire, nel proprio seno,
commissioni consiliari consultive permanenti, temporanee o speciali.
2.
Il Consiglio Comunale può costituire, altresì, nel proprio
seno, commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia e, a
maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine
sull’attività dell’Amministrazione.
3.
La presidenza delle commissioni di cui al comma precedente, sarà
attribuita alle opposizioni.
4.
Il regolamento disciplina il funzionamento e la composizione
delle commissioni, salvaguardando la rappresentanza di ogni gruppo
consiliare.
ART.
15 – CONSIGLIERI
1.
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo
di mandato, con piena libertà di opinione e di voto che esprimono sui
provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2.
Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal
consigliere che ha riportato il maggior numero di voti risultanti
dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista e, a parità,
il più anziano di età.
3.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo
dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente
efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta
dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i
presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio
Comunale a norma dell’art. 141, comma 1°, del TUEL.
ART.
16 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1.
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono
disciplinati dal regolamento.
2.
Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure e modalità
stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
ha diritto di:
a)
formulare proposte su ogni questione sottoposta alla
deliberazione del consiglio;
b)
presentare mozioni, interrogazioni, interpellanze ed istanze di
sindacato ispettivo;
c)
far constare nel verbale il suo voto e i motivi che lo hanno
determinato, con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche
secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Il Sindaco o gli
Assessori rispondono agli atti di cui alla lettera b) secondo le
modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3.
Ogni consigliere comunale, nel rispetto della disciplina e
della procedura stabilite dal regolamento comunale, ha diritto di
ottenere dagli uffici informazioni e copia di atti e documenti utili
all'espletamento del proprio mandato, sempre che non si tratti di atti
ed informazioni di natura riservata.
4.
Ogni consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge.
5.
L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti,
che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla
acquisizione dei pareri previsti dalla legge, salvo che non si tratti
di mero atto di indirizzo.
6.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel
territorio comunale. In difetto, si considererà domiciliato, per
tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune.
7.
Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza per la
partecipazione a sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari
nella misura prevista dalla legge. L’incremento o la diminuzione
della misura di legge sono decise con deliberazione del Consiglio
Comunale.
ART.
17 - ASTENSIONE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI
1.
Il comportamento dei consiglieri, nell’esercizio delle
proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al
principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della
distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli
amministratori degli Enti locali e quelle proprie dei Responsabili
delle rispettive amministrazioni.
2.
I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri
o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista
una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o
affini fino al quarto grado.
3.
Si astengono pure dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od
appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla
loro amministrazione o tutela.
4.
I Consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino ai
lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per almeno tre sedute
consecutive. Il procedimento di decadenza viene avviato dal Consiglio
comunale, su istanza anche di un Consigliere, con apposita
deliberazione da notificarsi al Consigliere interessato.
Il
Consigliere dovrà avere almeno 15 giorni di tempo dalla notifica per
inviare al Consiglio stesso, in persona del proprio Presidente,
le sue deduzioni.
Decorso
il termine assegnato, il Consiglio, nella seduta immediatamente
successiva alla scadenza del suddetto termine, deciderà
definitivamente dichiarando la decadenza o disponendo
l’archiviazione del procedimento.
ART.
18 – GRUPPI CONSILIARI
1.
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto
previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario
comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della
designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non
componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti
per ogni lista, esclusi i candidati sindaci.
2.
E' istituita la conferenza dei capigruppo, convocata dal
Sindaco anche su richiesta di un singolo capogruppo. Le relative
attribuzioni e modalità di convocazione saranno stabilite dal
regolamento.
ART.
19 – SINDACO
1.
Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del
Comune, ha la rappresentanza generale, legale ed istituzionale,
dell’Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed
all'esecuzione degli atti. La rappresentanza
legale può essere delegata, con atto a contenuto generale o
particolare, a favore del Segretario Comunale e/o Direttore Generale
o dei Responsabili di Settori o Servizi; la rappresentanza
istituzionale (partecipazione a manifestazioni civili e religiose,…)
può essere delegata, in identico modo, a favore degli Assessori o, in
assenza o impossibilità di essi, di Consiglieri Comunali.
2.
Il Sindaco è ufficiale di governo nei casi previsti dalla
legge.
3.
Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi regionali
secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente
statuto.
4.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il
Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5.
Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma
della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
6.
Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo
dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
7.
La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di
incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo
status e le cause di cessazione dalla carica.
8.
Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal
presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle
competenze connesse all'ufficio.
9.
In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in
carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le
funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
10.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si
procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un
commissario ai sensi delle leggi vigenti.
11.
Lo scioglimento del Consiglio Comunale nelle ipotesi previste
dalla legge determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della
Giunta.
12.
Lo stato giuridico del Sindaco è regolato dalla Legge. Al
Sindaco compete un’indennità di carica nella misura prevista dalla
Legge. La misura minima può essere incrementata o ridotta con
deliberazione della Giunta Comunale.
ART.
20 – ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1.
Il Sindaco:
a)
nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne
dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva
alla elezione. Può revocare uno o più Assessori dandone motivata
comunicazione al Consiglio;
b)
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
c)
nomina, nei modi previsti dalla Legge, il Segretario Comunale
ed il Direttore Generale, ove esistente, anche nelle forme previste da
convenzioni;
d)
nomina, sentito il Direttore Generale e/o il Segretario
Comunale, i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi di coordinamento e dirigenziali, nonché
quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri
previsti dalla Legge;
e)
ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività
politico-amministrativa del Comune;
f)
può sospendere l’adozione di atti in contrasto con la legge
e/o con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
g)
impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli
indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione
amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
h)
ha facoltà di delega;
i)
promuove ed assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
j)
convoca i comizi per i referendum;
k)
coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati
dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
l)
in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o
l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità
dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché,
d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti
di competenza in qualità di ufficiale del Governo;
m)
istituisce, sentiti i Capigruppo consiliari, gruppi di lavoro
per l’approfondimento di particolari tematiche.
n)
emette le ordinanze contingibili
ed urgenti di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.
ART.
21 – ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1.
Il Sindaco:
a)
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
informazioni ed atti anche riservati;
b)
promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale,
indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c)
vigila sulla assunzione degli atti conservativi dei diritti del
comune;
d)
può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni,
appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e
ne informa il Consiglio Comunale;
e)
collabora con il collegio dei revisori del comune per definire
le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle
istituzioni;
f)
promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al
comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta.
ART.
22 – ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1.
Il Sindaco:
a)
stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del
Consiglio Comunale. Quando la richiesta è formulata da almeno 1/5 dei
consiglieri provvede alla convocazione entro 20 giorni. In tal caso i
consiglieri richiedenti devono chiaramente specificare l'oggetto;
b)
convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari
secondo la disciplina regolamentare;
c)
esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute,
nei limiti previsti dalle leggi;
d)
stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno
delle sedute della Giunta;
e)
ha potere di delega parziale delle sue competenze ed
attribuzioni ad uno o più assessori;
f)
riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da
sottoporre al Consiglio.
ART.
23 – VICESINDACO
1.
Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega
generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o
impedimento.
2.
Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del
vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo
l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3.
Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve
essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla
legge.
ART.
24 - GIUNTA COMUNALE
1.
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del
Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed
opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.
Impronta la propria attività ai principi
della trasparenza e della efficienza.
3.
Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi
generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal
Consiglio Comunale.
4.
Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio
Comunale.
ART.
25 - ELEZIONE E PREROGATIVE
1.
La Giunta è nominata dal Sindaco con le modalità stabilite
dalla legge.
2.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della
decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3.
I componenti della Giunta Comunale devono astenersi dal
prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto
grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti
normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non
nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il
contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I
componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare
attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel
territorio da essi amministrato.
4.
Oltre ai casi di incompatibilità previsti dai commi
precedenti, non possono contemporaneamente far parte della Giunta né
essere nominati rappresentanti del Comune, gli ascendenti ed i
discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli
affini fino al terzo grado.
5.
Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino alla
proclamazione dell’elezione del nuovo Sindaco.
6.
Lo stato giuridico degli Assessori è previsto dalla Legge. Gli
Assessori hanno diritto ad una indennità di carica che sarà
determinata nei modi previsti per la quantificazione della indennità
di carica spettante al Sindaco.
ART.
26 – COMPOSIZIONE
1.
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di
Assessori non inferiore a 4 e non superiore a 6.
Il
numero effettivo di Assessori sarà fissato dal Sindaco in sede di
nomina della Giunta o di singoli Assessori.
Possono
ricoprire la carica di Assessore , fatta salva quella riservata al
vice-sindaco, anche cittadini non facenti parte del Consiglio
Comunale, purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed
eleggibilità richiesti per la carica di Consigliere Comunale.
ART.
27 – FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1.
La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite
dal Sindaco.
3.
In caso di assenza del Sindaco, le funzioni di cui al comma 1
sono esercitate dal vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore
anziano. L'assessore anziano si determina secondo l'ordine di anzianità,
dato dall'età.
4.
Gli assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto
all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
5.
Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza
al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli
atti nonché i servizi di competenza statale nell'ambito delle aree e
dei settori di attività specificamente definiti nella delega
predetta.
6.
La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse
alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal
Sindaco in qualsiasi momento.
7.
Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco
al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro
conferimento.
8.
La modifica o la revoca delle deleghe viene comunicata dal
Sindaco al Consiglio nello stesso termine.
ART.
28 – ATTRIBUZIONI
1.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste
dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del
Direttore Generale o dei Responsabili. Essa collabora con il Sindaco
nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2.
La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di
governo:
a)
propone al Consiglio i regolamenti, tranne quelli di sua
competenza;
b)
elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di
provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c)
assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con
organi di partecipazione;
d)
elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione
delle tariffe;
e)
nomina le
commissioni di gara per gli appalti concorsi;
f)
dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di
beni mobili;
g)
autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come
convenuto ed approva transazioni;
h)
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum
comunali e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è
rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;
i)
delibera, previa determinazione dei costi ed individuazione dei
mezzi, circa le funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad
altro organo;
j)
approva, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio
comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
k)
approva il Piano esecutivo di Gestione ed il Piano degli
Obiettivi, assegnando ai Responsabili di servizio le relative risorse;
l)
approva i prelevamenti dal fondo di riserva, dandone
comunicazione al Consiglio comunale nei termini previsti dalla legge;
m)
approva, in casi di urgenza, le variazioni di bilancio a norma
dell’art. 42,ultimo comma, del TUEL;
n)
nomina la delegazione trattante di parte pubblica;
o)
autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione
decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa
del Consiglio;
p)
riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e
sull’attuazione dei programmi.
3.
La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni
organizzatorie:
a)
decide in ordine a controversie di competenze funzionali che
sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b)
fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i
parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario
comunale o il Direttore generale, ove esistente;
c)
definisce la disciplina, nell’ambito dei criteri fissati dal
Consiglio Comunale, per l’esercizio dei controlli interni di cui
all’art. 147 del TUEL: a) regolarità amministrativa e contabile; b)
controllo di gestione; c) valutazione delle prestazioni; d) controllo
strategico.
ART.
29 – DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
1.
La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della
metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli
sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle
leggi o dallo Statuto.
2.
Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche.
3.
Per quanto non espressamente contenuto ai precedenti commi, per
il funzionamento della Giunta si applica, in quanto compatibile, la
disciplina prevista per il Consiglio comunale.
4.
I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal Presidente
e dal Segretario.
Titolo
II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ART.
30 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI
1.
Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni
organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale
nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i
soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad
esso attribuiti.
2.
L'organizzazione strutturale del Comune si articola in unità
organizzative di diverse entità e complessità, in funzione dei
compiti assegnati, tra loro funzionalmente collegate finalizzate allo
svolgimento dei fini istituzionali degli Enti.
3.
I settori, i servizi e gli uffici comunali sono organizzati
secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed
economicità ed assumono quali obiettivi l'efficacia e l'efficienza
dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di
produttività.
4.
Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e
responsabilità al servizio dei cittadini.
5.
Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili delle
posizioni organizzative, che possono anche non coincidere con i
settori, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità
ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima
semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse
con criteri di razionalità economica.
6.
L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi è costituito secondo
uno schema organizzativo flessibile capace di corrispondere
costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai
piani operativi stabiliti dalla Giunta ed emergenti dalle verifiche
circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a
parametri di efficienza e funzionalità.
7.
Ad ogni posizione organizzativa è preposto un responsabile che
risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento
dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni funzionario responsabile
deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa
necessaria allo svolgimento del proprio compito.
8.
Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
fissa i criteri organizzativi, determina l'organizzazione e le
dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura
secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per
l'assegnazione del personale all’interno dell’Ente.
9.
I Responsabili delle posizioni organizzative sono incaricati
con decreto del Sindaco. L’incarico non può avere durata superiore
al mandato del Sindaco ed è revocabile in presenza dei presupposti
previsti nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi. I Responsabili delle posizioni organizzative hanno diritto
agli incentivi previsti dal contratto di lavoro.
ART.
31 – PERSONALE
1.
Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle
prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture,
la formazione, la qualificazione professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti.
2.
Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale
dei lavoratori comunali, promuovendo per le scelte fondamentali che
attengono all'organizzazione operativa dell'Ente consultazioni con i
Sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare
alla contrattazione decentrata.
3.
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
disciplina, in base ai principi fissati dal Consiglio comunale, tra
l’altro:
a)
la struttura organizzativa-funzionale;
b)
la dotazione organica;
c)
le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d)
i doveri, i diritti e le sanzioni.
4.
L'Amministrazione privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali
dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o in
équipe.
5.
Al personale l'Amministrazione consente, nel rispetto della
normativa vigente, l'esercizio di attività libero-professionali
compatibili con i compiti d'ufficio solo a favore di altri enti
pubblici, in quanto teso all'acquisizione di esperienza e
all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto
culturale-scientifico.
6.
L’autorizzazione per l’esercizio di tali attività sarà
accordata secondo le modalità definite dal regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
ART.
32 – FUNZIONI DIRETTIVE
1.
I Responsabili delle Aree organizzative esercitano, con
autonoma responsabilità, funzioni di organizzazione e direzione degli
Uffici e dei servizi cui sono preposti, secondo i criteri e le norme
stabilite dal presente Statuto e Regolamento, al fine di attuare gli
obiettivi e le priorità fissate dagli Organi Elettivi.
2.
Gli stessi, nell'esercizio dell'attività di gestione
amministrativa, predispongono proposte di atti deliberativi, corredate
dai prescritti pareri, e ne assicurano l'esecuzione, disciplinano il
funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa cui
sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione e il più
efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
3.
La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, di
istruzioni, indirizzi, ordini di servizio e, in genere, di atti a
rilevanza anche esterna al fine di garantire il buon andamento degli
Uffici e dei Servizi.
4.
Sono attribuiti ai Responsabili delle Aree organizzative le
competenze previste dall’art. 107 del TUEL. Competono ad essi
tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge e lo Statuto
espressamente non riservino agli Organi di Governo dell’ente. Sono
ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico, tra i quali in particolare:
a)
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)
la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c)
la stipulazione dei contratti;
d)
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa;
e)
gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h)
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)
gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai
Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
5.
I responsabili delle Aree organizzative rispondono al
Segretario Comunale o al Direttore generale, se esistente, della
gestione degli uffici e dei servizi loro affidati e del raggiungimento
degli obiettivi programmati dagli organi elettivi.
6.
I posti di responsabile di settore, di servizi, di uffici o di
alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratto a
tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti
sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto
è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato
l'assunzione e non può comunque superare i 24 mesi, eccezionalmente
rinnovabili per altri 24 mesi.
7.
Il Regolamento può prevedere che il Comune, per il
perseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine si
avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
Il provvedimento di incarico definisce la durata, non superiore a
quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo, il compenso e
la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.
Il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà
la possibilità e le modalità per la stipulazione di contratti a
tempo determinato di cui all’art. 110
del TUEL.
ART.
33 - CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE AREE ORGANIZZATIVE
1.
Al fine di meglio coordinare l'attività dei vari settori e
attuare gli obiettivi programmati dall'Ente è costituita la
conferenza dei Responsabili delle Aree organizzative presieduta dal
Segretario Comunale o dal Direttore generale se esistente.
2.
A detto organo sono attribuite, secondo le modalità del
regolamento, funzioni di studio propositive e consultive in materia di
organizzazione del lavoro e di attuazione di programmi specifici che
investono la competenza di più aree.
ART.
34 – SEGRETARIO COMUNALE
1.
Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, che dipende
funzionalmente dal Capo dell’Amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti nell’apposito albo.
2.
Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti
degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il
Segretario, qualora non sia stata esercitata la facoltà di nomina di
un Direttore Generale in via convenzionata, sovrintende direttamente
allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle posizioni
organizzative dell’Ente. Egli inoltre:
a)
partecipa, con funzioni consultive, referenti o di assistenza,
alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b)
può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed
autentica scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente;
c)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai
Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3.
Il Segretario, quale organo di gestione, può provvedere, nei
modi previsti dai Regolamenti o dalle disposizioni statutarie, alla
adozione di tutti gli atti ed al disimpegno di tutte le funzioni che
appartengono a tale sfera di attività sia in via alternativa che
sostitutiva del personale competente.
4.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta,
senza diritto di voto, esprimendo il suo parere, se richiesto, in
merito alle proposte di deliberazione.
Assicura,
a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle
adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento per il
funzionamento degli organi elettivi.
5.
Quale Segretario del Consiglio e della Giunta vigila sulla
corretta presentazione delle proposte, invitando gli interessati, ove
necessario, ad integrare, perfezionare o migliorare le stesse, con
possibilità di modifiche conseguenti all’approvazione.
6.
Il Segretario
Comunale, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale della
struttura, dei servizi e del personale comunale.
7.
Il Comune può provvedere a gestire il Servizio di Segreteria
in forma convenzionata. In tal caso, la convenzione rispetterà, per
quanto possa essere possibile, i principi desumibili dal presente
articolo. La convenzione può prevedere, altresì, l’esercizio
contemporaneo anche delle funzioni di Direttore Generale nel rispetto
dei principi di cui al presente ed al successivo articolo.
8.
La revoca del Segretario può avvenire nei modi previsti dalla
Legge e dalla convenzione, nel caso di servizio associato.
ART.
35 – VICESEGRETARIO
1.
Un funzionario direttivo in possesso di una delle lauree
previste per l'accesso al posto di Segretario, oltre alle attribuzioni
specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può
essere incaricato dalla Giunta Comunale di funzioni
"vicarie" del Segretario Comunale, da assolvere unicamente
in caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del
titolare dell'ufficio.
ART.
36 – DIRETTORE GENERALE
1.
Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente. Egli
persegue, nel suo operato, livelli ottimali di efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa di tutta la struttura comunale.
2.
Quale organo di gestione, il Direttore Generale sovrintende a
tale attività e può provvedere, nei modi previsti dai regolamenti o
dalle disposizioni del Sindaco, alla adozione di tutti gli atti ed al
disimpegno di tutte le funzioni che appartengono a tale sfera di
attività sia in via alternativa che sostitutiva del personale apicale
delle varie aree. Al Direttore Generale rispondono direttamente,
nell’esercizio delle funzioni assegnate, i responsabili delle
posizioni organizzative.
3.
Competono, in particolare, al Direttore Generale:
a)
la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto
dall’art. 197, comma 2°, lett. a) del TUEL;
b)
la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art.
169 del TUEL.
4.
Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite dal
Sindaco al Segretario Comunale del Comune o, nei modi previsti dalla
convenzione, al Segretario dell’Ufficio di Segreteria convenzionato.
5.
Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite a
persona diversa dal Segretario Comunale mediante convenzione con altro
Ente in modo tale che la popolazione complessiva non sia inferiore a
15.000 abitanti.
6.
In tal caso, il Sindaco provvederà, contestualmente alla
nomina del Direttore Generale, a disciplinare, secondo l’ordinamento
dell’Ente e le eventuali disposizioni contenute nella convenzione, i
rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
7.
La revoca del Direttore Generale può avvenire nei modi
previsti dalla Legge e, nel caso di servizio associato, dalla
Convenzione.
Titolo
III – SERVIZI
ART.
37 – FORME DI GESTIONE
1.
L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità,
obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo
economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta
attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti
anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
Prioritariamente
deve essere effettuata una valutazione per verificare le possibilità
di gestione in cooperazione con altri comuni, almeno per quei servizi
che, per loro natura o per possibilità di un bacino d'utenza più
vasto, possono essere più proficuamente gestiti in forma associata.
2.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve
essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme
di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3.
Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la
comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione,
costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente
capitale locale.
4.
Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione
in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto
o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata
mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.
5.
Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque,
assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli
utenti.
ART.
38 - GESTIONE IN ECONOMIA
1.
L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono
disciplinati da appositi regolamenti.
ART.
39 – AZIENDA SPECIALE
1.
Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e
statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la
gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2.
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni
approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle
aziende.
3.
Organi dell'azienda sono:
a)
il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati
dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i
requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale
competenza tecnica o amministrativa, per attività professionali o
autonome, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende
pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo
a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei
componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste
dall’ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;
b)
il Presidente che è nominato dal Consiglio Comunale con
votazione separata, prima di quella degli altri componenti del
Consiglio di Amministrazione;
c)
il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e
che è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami. L'incarico
di direttore può anche essere affidato a dipendente comunale di
livello adeguato.
ART.
40 – ISTITUZIONE
1.
Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che
necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce
istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento
di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e
previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale
risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le
dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2.
Il regolamento di cui al precedente comma 1 determina, altresì,
la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo
dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale,
l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di
verifica
dei risultati gestionali.
3.
Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto
con rapporti di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto
contenuto di professionalità.
4.
Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio
Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame
del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5.
Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di
Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Per le modalità di
nomina e revoca degli stessi vale quanto stabilito al terzo comma del
precedente articolo 39.
ART.
41 – GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1.
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia
per promuovere e ricercare forme associative più appropriate tra
quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi,
alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Titolo
IV – CONTROLLO INTERNO
ART.
42 – PRINCIPI E CRITERI
1.
Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri
documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed
obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e
contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla
efficacia dell'azione del Comune.
2.
L'attività di revisione potrà comportare proposte al
Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria
dell'Ente.
3.
Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e
funzionali e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso,
di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi
civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del
presente Statuto.
4.
Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure
per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la
sfera di attività del collegio dei revisori e quella degli organi e
degli uffici dell'Ente.
ART.
43 – COLLEGIO DEI REVISORI
COMPOSIZIONE
E NOMINA – SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
1.
Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario,
tecnico-consultivo del Comune.
2.
Esso è composto da tre membri, nominati dal Consiglio, nei
modi e tra le persone indicate dalla legge.
3.
Durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola
volta, non sono revocabili, salvo inadempienze.
4.
L'unico requisito richiesto ai Revisori, da accertare mediante
presentazione probatoria a cura degli stessi e sotto la loro
responsabilità, è l'appartenenza al ruolo o agli albi e ordini
professionali previsti dalla legge.
5.
La funzione di revisore dei conti è incompatibile nei riguardi
di:
a)
parlamentari nazionali ed europei;
b)
consiglieri comunali e provinciali;
c)
amministratori di aziende speciali o di enti sovvenzionati o
controllati dal Comune;
d)
coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle
cariche di cui alle precedenti lettere a) e b);
e)
coloro che
prestano attività di consulenza o di collaborazione presso aziende
speciali o enti sovvenzionati o controllati dal Comune;
f)
coloro che
si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste
dall'art. 2399 Codice Civile;
g)
funzionari
e dipendenti in servizio presso l'istituto di credito cui è affidato
il servizio di tesoreria comunale;
h)
incaricati
dal Comune a prestare attività di consulenza o collaborazione presso
il Comune medesimo.
L'esercizio
delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra
attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di
continuità e fatte salve, quindi, le prestazioni occasionali.
In
caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il
Consiglio procede alla surroga entro trenta giorni. I nuovi nominati
scadono insieme a quelli rimasti in carica.
6.
I revisori dei conti esercitano le funzioni ad essi demandate
dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
7.
Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla
regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente
hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti ed ai relativi
uffici.
8.
Essi presentano alla Giunta, tutte le volte che lo ritengono
necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività
svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire
una maggior efficienza, produttività ed economicità di gestione.
9.
I revisori possono essere invitati, su richiesta del Sindaco,
ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti
economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica
contabile e finanziaria si presentano utili.
10.
In sede di esame del rendiconto di gestione e del Conto
Consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di
accompagnamento redatta ai sensi di legge. Inoltre, i revisori
partecipano collegialmente alle adunanze del Consiglio Comunale
relative all'approvazione del Conto Consuntivo.
11.
I revisori possono partecipare a tutte le altre sedute del
Consiglio Comunale. A tale scopo, sarà comunicato l’avviso di
convocazione di ciascuna seduta consiliare al Presidente del collegio.
12.
I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio
in ordine ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.
13.
Il regolamento definisce i contenuti più specifici e le
modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori.
ART.
44 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1.
L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più
obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza
avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge
attraverso accordi ed intese di cooperazione.
ART.
45 – CONVENZIONI
1.
Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e
l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività
di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere
pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed
altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni
con altri enti o loro enti strumentali.
2.
Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti
dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza
assoluta dei componenti.
ART.
46 – CONSORZI
1.
Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari,
promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e
gestire servizi e funzioni di interesse sovracomunale.
2.
La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma
del precedente art. 45, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione di
atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti
contraenti.
3.
Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo
Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento
organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste
per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4.
Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si
intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di
servizi attraverso il modulo consortile.
ART.
47 – UNIONE DI COMUNI
1.
In attuazione del principio di cui al precedente art. 40 e dei
principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio
Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con
le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di
migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti
alla collettività.
Titolo
V – PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART.
48 – PARTECIPAZIONE
1.
Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2.
Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme
associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone
l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3.
Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e
semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro
intervento nella formazione degli atti.
4.
Per la frazione Bareggia viene istituita una commissione
permanente consultiva di cui faranno parte sia cittadini macheriesi
che lissonesi residenti nella frazione. Il regolamento stabilirà
composizione, modalità di nomina e funzionamento.
5.
L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per
acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
6.
Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive di
cui possono far parte sia cittadini che rappresentanti di enti ed
associazioni operanti sul territorio. Il regolamento disciplina il
funzionamento e la loro composizione.
Capo
I – INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART.
49 – INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO –
AZIONE
POPOLARE
1.
I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in
un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne
che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti
comunali.
2.
La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad
opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi
rappresentativi di interessi superindividuali.
3.
Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio
dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante
comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4.
Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse
categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti
responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento.
5.
Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o di
numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda
particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla
comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio
o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea
pubblicizzazione ed informazione.
6.
Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione
personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare
istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto
del procedimento.
7.
Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla
ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve
pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni
all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento
finale.
8.
Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle
sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella
premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9.
Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un
provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per
iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la
petizione e la proposta.
10.
I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere
visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il
regolamento sottrae all'accesso.
11.
La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti
per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
12.
Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al Comune.
13.
Il Giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di
chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che il Comune
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall’elettore.
ART.
50 – ISTANZE
1.
Gli enti, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere composti da almeno 10 cittadini possono rivolgere al Sindaco
interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti
dell'attività della amministrazione.
2.
La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine
massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente
responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto
sollevato.
3.
Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento
sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma
scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché
adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
ART.
51 – PETIZIONI
1.
Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, in
numero di almeno 50, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne
l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni
necessità.
2.
Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 50 determina la
procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e la
assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e
predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione
sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire
all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il
provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente
deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3.
La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni
60 dalla presentazione.
4.
Se il termine previsto dal comma 3 non è rispettato, ciascun
consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo
ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul
contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la
petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5.
La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento
espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
ART.
52 - PROPOSTE
1.
N. 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di
atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni
successivi all'organo competente, corredate, se necessario,
del parere dei responsabili dei servizi interessati e
dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.
L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa
entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere
alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse
al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui
è stata promossa l'iniziativa popolare.
Capo
II – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
ART.
53 – PRINCIPI GENERALI
1.
Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà
e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali
a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme
democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e
ricreative.
2.
L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a
disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a
carattere democratico che si riconoscono nei principi della
Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e
spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso sono specificate
nell'apposito regolamento.
3.
Il Comune valorizza le autonome forme associative e di
cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione
previste dal successivo art. 56, l'accesso ai dati di cui è in
possesso la amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di
consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
4.
I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti
dal Consiglio Comunale.
ART.
54 – ASSOCIAZIONI
1.
La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e
per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano
sul territorio.
2.
Ai fini di programmazione e coordinamento delle attività la
Amministrazione Comunale promuove, almeno una volta all'anno, apposita
riunione con le associazioni.
ART.
55 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
1.
Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione
dei cittadini garantendo in ogni circostanza libertà, autonomia e
uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. Tutte le
aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli
precedenti.
2.
L'Amministrazione Comunale per la gestione di particolari
servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi,
determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione,
composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei
fondi e loro gestione.
3.
Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli
esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono
sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a
porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro
30 giorni dalla
richiesta.
ART.
56 – INCENTIVAZIONE
1.
Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono
essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura
finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo.
2.
Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o
natura dall’Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
ART.
57 – PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1.
Le commissioni, su richiesta delle associazioni e degli
organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di
questi ultimi.
Capo
III – REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO
ART.
58 – REFERENDUM
1.
Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed
ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti i
residenti maggiorenni del Comune sono chiamati a pronunciarsi in
merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro
argomento – esclusi quelli di cui al successivo quarto comma –
relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune,
esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso
affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie
determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2.
I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del
consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori.
La
deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva
la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3.
I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta
presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il
10% dei residenti maggiorenni del Comune alla data del primo gennaio
dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Apposito
regolamento disciplinerà le modalità ed i tempi di svolgimento del
referendum, ivi compresa tutta la fase preparatoria. Detto regolamento
dovrà obbligatoriamente, tra l'altro, prevedere:
a)
annuncio di iniziativa referendaria da parte di N. 10 elettori
mediante il deposito nella segreteria comunale del testo da sottoporre
a referendum;
b)
verifica tecnica della segreteria comunale sulla ammissibilità
del referendum e sulla chiarezza espositiva del testo da sottoporre
agli elettori;
c)
deliberazione del Consiglio Comunale sulla ammissibilità e
sulla chiarezza espositiva del testo da sottoporre agli elettori da
adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati qualora la
decisione del Consiglio Comunale sia concorde con il parere espresso
dalla segreteria e con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati
qualora la decisione sia difforme dal parere espresso dalla
segreteria;
d)
novanta giorni di tempo per la raccolta delle firme;
e)
deliberazione del Consiglio Comunale di indizione del
referendum, da adottarsi entro 30 giorni dalla verifica della
regolarità delle firme raccolte.
4.
Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti
materie:
a)
revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende
speciali;
b)
provvedimenti concernenti il personale;
c)
provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni,
revoche e decadenze;
d)
regolamenti interni;
e)
attività amministrative vincolate da leggi statali o
regionali;
f)
tributi locali, tariffe ed altre imposizioni; mutui, prestiti,
bilancio di previsione e conto consuntivo;
g)
piano regolatore generale vigente nel suo complesso e sue
varianti generali; piani urbanistici a carattere sovracomunale;
h)
materie che sono già state oggetto di referendum
nell'ultimo triennio.
5.
L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco
con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la
cittadinanza ne venga a conoscenza.
6.
Il consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per
l'attuazione dell'esito della consultazione.
7.
I referendum consultivi devono avere per oggetto materie di
esclusiva competenza locale e non possono aver luogo
contemporaneamente con altre operazioni di voto provinciali o
comunali. Possono essere indetti più referendum contemporaneamente
nell'arco dell'anno e le relative consultazioni popolari devono aver
luogo di norma tutte nelle medesime occasioni.
8.
Fino al momento della formale indizione del referendum, il
Consiglio Comunale può deliberare nel senso richiesto dai promotori
del referendum ed in tale caso il referendum stesso non avrà luogo.
ART.
59 – DIRITTO DI ACCESSO
1.
Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per
effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne
vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2.
Gli atti ufficiali del Comune, le deliberazioni ed i
provvedimenti in genere vengono resi pubblici e, quindi, portati a
conoscenza della popolazione, attraverso la loro pubblicazione
all'albo pretorio.
3.
Il regolamento stabilirà e disciplinerà forme di
comunicazione idonea ad assicurare la più ampia informazione di tutti
gli atti amministrativi, con esclusione di quelli di natura riservata.
4.
Con lo stesso regolamento previsto al comma precedente vengono
disciplinate modalità e procedure per garantire ai cittadini del
Comune, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
5.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti fissati
della Legge 07.08.1990, N. 241 e dal regolamento.
6.
L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copie
degli stessi è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione
e delle spese per diritti di ricerca e di visura, fatte salve, in ogni
caso, le disposizioni vigenti in materia di bollo.
7.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere indirizzata al Sindaco per gli atti formati
dall’Amministrazione Comunale. Anche per gli atti formati da altre
amministrazioni, quando il Comune conservi stabilmente l'originale, la
richiesta deve essere indirizzata al Sindaco.
ART.
60 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
1.
Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e
delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al
precedente articolo.
2.
L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi
tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo
pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad
assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3.
L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile,
completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di
destinatari, deve avere carattere di generalità.
4.
La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni
ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5.
Per garantire la massima chiarezza sulle opere pubbliche, gli
uffici competenti allestiranno e pubblicheranno schede informative
aggiornate sulla evoluzione dei relativi impegni finanziari.
6.
Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a
garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra
enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti
dall'art. 26 della Legge 07 agosto 1990, N.241 .
Capo
IV – DIFENSORE CIVICO
ART.
61 – NOMINA
1.
Il Consiglio può nominare il difensore civico a scrutinio
segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
2.
Lo stesso rimane in carica per la stessa durata del
Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino
all'insediamento del successivo. Può essere rieletto una sola volta.
3.
Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento
nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di
osservare lealmente le
leggi dello Stato e di adempiere alle mie funzioni al solo scopo del
pubblico bene".
ART.
62 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA
1.
La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone
che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di
indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2.
Non può essere nominato difensore civico:
a)
chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di
consigliere comunale;
b)
i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e
comunali, i membri delle comunità montane e delle aziende sanitarie
locali;
c)
i ministri di culto;
d)
gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende
pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che
abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che
comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o
contributi;
e)
chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o
subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale,
che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione
comunale;
f)
chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al
quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del
Comune.
3.
Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si
perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle
cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza
è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri
comunali. Può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata
del Consiglio per grave inadempienza dei doveri d'ufficio.
ART.
63 - MEZZI E PREROGATIVE
1.
L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali
messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature
d'ufficio e di quant'altro
è necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2.
Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione
Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari dei
servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del
territorio comunale, per accertare che il provvedimento amministrativo
abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e
tempestivamente emanati.
3.
A tal fine può convocare il responsabile del servizio
interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che
possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4.
Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica
entro termini prefissati.
5.
Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o
per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto
l'intervento; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi
e le carenze riscontrati.
6.
L'Amministrazione, ricevuta l'eventuale segnalazione di cui al
precedente quinto comma, da parte del difensore civico, ha obbligo di
attivarsi per verificarne la rispondenza e, se del caso, per porvi
rimedio. Il Sindaco è comunque tenuto a segnalare il caso al
Consiglio Comunale nella prima riunione utile.
7.
Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la
massima collaborazione all'attività del difensore civico.
ART.
64 – RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
1.
Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le
disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e
formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e
l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2.
La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione
primaverile e resa pubblica.
3.
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di
urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne
relazione al Consiglio Comunale.
ART.
65 - INDENNITA' DI FUNZIONE
1.
Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità
prevista per gli assessori comunali.
Titolo
VI - GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA
E
CONTABILITA'
Capo
I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
ART.
66 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
1.
La programmazione dell'attività del comune è correlata alle
risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli
atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il
bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti
predetta è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione
delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2.
Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di
cui al precedente comma sono redatti dalla giunta comunale, la quale
esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.
3.
Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato
degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio
comunale, entro il 31 dicembre osservando i principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio
finanziario e pubblicità.
4.
Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il
voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle
adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli
atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia
presente, al momento della stessa, il numero dei consiglieri previsti
nel regolamento.
ART.
67 - IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI
1.
Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta
propone al consiglio il programma triennale dei lavori pubblici, nonché
l’elenco annuale avente le caratteristiche previste dalla legge.
2.
Il programma dei lavori pubblici comprende l'elencazione
specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con
tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3.
Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle
espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le
variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono
effettuate anche al programma e viceversa.
4.
Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai
bilanci annuale e pluriennale approvati.
Capo
II - L'AUTONOMIA FINANZIARIA
ART.
68 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE
1.
Il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà
impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed
attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva
autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate
ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle
scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali
mezzi.
2.
Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese
pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e
tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi di servizi,
distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la
partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive
capacità contributive.
3.
La giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le
dotazioni necessarie di personale specializzato e la strumentazione
necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari
per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
ART.
69 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI
1.
La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie
e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le
risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del comune
che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che
tali leggi dispongono.
2.
Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del
patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità,
sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del
comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3.
Il ricorso al credito é effettuato, salvo diverse finalità
previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi
di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai
precedenti commi.
Capo
III - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
ART.
70 – LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
1.
La giunta comunale sovraintende all'attività di conservazione
e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito
ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il
loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto
di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano
nel corso di ciascun esercizio.
2.
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a
seguito di dichiarazione adottata dal consiglio comunale per gli
immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività
risulta inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere
in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie
straordinarie dell'ente.
Capo
IV - APPALTI E CONTRATTI
ART.
71 - PROCEDURE NEGOZIALI
1.
Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di
beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività
istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge,
dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2.
Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa
della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico.
Capo
V – TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
ART.
72 – TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
1.
Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad
un istituto di credito o ad una società a ciò abilitata che assicuri
la disponibilità di una sede operativa nel Comune.
2.
La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata
minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3.
Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di
pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate
mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili
secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4.
Per la riscossione delle entrate il Comune provvede in
conformità a quanto previsto dai relativi regolamenti.
5.
Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative
al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano
maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali
gestioni.
Titolo
VII - FUNZIONE NORMATIVA
ART.
73 – STATUTO
1.
Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento
comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del
Comune.
2.
E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 200 cittadini per
proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto
in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per
l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3.
Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla
data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne
consentano l'effettiva conoscibilità.
ART.
74 – REGOLAMENTI
1.
Il Comune emana regolamenti:
a)
nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto;
b)
in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.
Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale
sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel
rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni
statutarie.
3.
Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel
rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre
disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente
competenza nelle materie stesse.
4.
L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun
consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52
del presente Statuto.
5.
I regolamenti possono essere sottoposti a referendum con
effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte
nel precedente art. 58.
6.
Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i
soggetti interessati.
7.
I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione: all'albo
pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle
disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché
per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è
divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a
forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
8.
In casi d’urgenza, il Consiglio Comunale o, per quelli di sua
competenza, la Giunta Comunale, con la maggioranza assoluta dei suoi
membri, può dichiarare l’immediata eseguibilità della
deliberazione di approvazione del regolamento. In tal caso, il
regolamento acquista efficacia, salve espresse previsioni normative in
contrario, dall’atto della sua adozione o dalla data espressamente
indicata nella deliberazione o nel regolamento.
9.
Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con
sanzioni amministrative determinate, per i singoli eventi, dai
regolamenti stessi o, in difetto, nei limiti previsti dalla legge.
ART.
75 – ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI
A
LEGGI SOPRAVVENUTE
1.
La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle
Province e di disciplina dell’esercizio delle funzioni a essi
conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite
inderogabile per l’autonomia normativa dei Comuni e delle Province.
L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi
abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio
Comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore delle leggi suddette.
ART.
76 – ORDINANZE
1.
I Responsabili delle posizioni organizzative emanano ordinanze
di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e
regolamentari.
2.
Fatti salvi i poteri di sostituzione
o di intervento di cui ai precedenti articoli 34, comma 3° e
36, comma 2°, il Segretario Comunale o il Direttore generale ove
esistente, può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari
e direttive, applicative di disposizioni di legge.
3.
Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15
giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono
altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano
conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque
intenda consultarle.
4.
Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili
ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art. 50 e
all’art. 54 del TUEL.
Tali
provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia,
necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in
cui perdura la necessità.
5.
In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da
chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6.
Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere
notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata
nelle forme previste dal precedente comma terzo.
ART.
77 – ENTRATA IN VIGORE – ADEGUAMENTO REGOLAMENTI
1.
Il presente statuto, modificato come dal testo precedente, dopo
l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale,
sarà pubblicato nel B.U.R.L. ed
affisso all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2.
Il Sindaco invia lo Statuto modificato, munito della
certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al
Ministero dell’Interno perché venga inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti.
3.
Il presente Statuto, così come modificato, entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente.
4.
Entro un anno dalla sua entrata in vigore si procederà ad
uniformare, ove necessario, i regolamenti vigenti alle sue
disposizioni.